La velocità deve essere adeguata alle condizioni di tempo e di luogo ed eventi prevedibili.

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 In tema di responsabilità da sinistri stradali, l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. Infatti, il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche dei comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. L’imprevedibilità, quindi, non può farsi consistere nella stessa imprudenza dell’altrui comportamento. Lo ha stabilito la IV sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8526 del 25 febbraio 2015. 

IL FATTO Il conducente di un ciclomotore è stato giudicato dal Tribunale responsabile di omicidio colposo commesso, in cooperazione colposa con il trasportato e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di Appello ha riformato tale condanna unicamente quanto alla pena, che ha ridotto

a mesi sei di reclusione. L’imputato si trovava alla guida di un ciclomotore, sul quale trasportava altra persona, e procedeva in ora notturna quando sfiorava un altro ciclomotore, in manovra di attraversamento della strada, che gli faceva perdere il controllo del proprio mezzo ed il trasportato, che non indossava il casco, veniva sbalzato dal ciclomotore e proiettato contro un cancello riportando lesioni che ne cagionavano l’immediato decesso.  Il sinistro è stato causalmente ricondotto alla imprudente e vietata manovra del secondo ciclomotorista ed alla condotta del ciclomotorista che trasportava il passeggero  al quale è stato ascritto di non aver mantenuto una velocità di marcia adeguata alle specifiche condizioni di tempo e di luogo, avendo egli condotto il ciclomotore ad una velocità di cinquanta chilometri orari – prossima ma non superiore al limite vigente nel tratto stradale teatro del sinistro – nonostante si trattasse di centro abitato, di ora notturna, di tratto in prossimità di intersezione con altra strada, di condizioni di visibilità non ottimali, in prossimità di strisce pedonali e conducendo a bordo un passeggero privo di casco. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio motivazionale in quanto sussisterebbe manifesta illogicità della sentenza perché a fronte di contributi di esperti che hanno escluso qualsiasi comportamento colposo del ciclomotorista ed affermato l’irrilevanza causale del mancato uso del casco da parte del trasportato e ritenuto la responsabilità del ricorrente ancorchè lo stesso segnala le particolari condizioni dei luoghi che rendevano non percettibile la manovra operata dall’altro ciclomotore,  proveniente da un parcheggio prospiciente la strada.

 LA DECISIONE DELLA CORTE  Ha giudicato il ricorso infondato in quanto non ha ritenuto sussistente  alcun contrasto tra le conclusioni alle quali è giunto il c.t. e le affermazioni della Corte territoriale: questa dà atto che il calcolo della velocità mantenuta dal ciclomotorista ebbe come esito una misura non superiore ai cinquanta chilometri orari, limite vigente nel tratto, ma ha ritenuto che nell’occasione la velocità adeguata, ex art. 141 del codice della strada, dovesse essere inferiore.  Egualmente privo di rilievo il richiamo alla asserita assenza di efficienza causale del mancato utilizzo del casco da parte del trasportato; giudizio che fa riferimento alla velocità in concreto mantenuta. Ma il giudizio controfattuale in ordine alla valenza impeditiva della condotta alternativa lecita ha senso solo se viene calato in un comportamento emendato di ogni altra violazione cautelare da parte dell’agente/omittente, perché diversamente esso sarebbe del tutto inutile, fondandosi la responsabilità su un diverso fattore causale.

 In precedenti della Corte ancorchè remoti e che tuttavia conservano persuasività, ha affermato che, in tema di accertamento della condotta colposa dell’imputato, nel formulare il loro convincimento sull’eccesso di velocità, i giudici di merito non sono tenuti ad indicare in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente che essi indichino gli elementi di fatto e le logiche deduzioni, in base ai quali hanno valutato, sia pure approssimativamente, la velocità ritenuta nociva e pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale. Il fattore velocità risponde infatti ad un concetto di relatività alle situazioni contingenti quando trattasi di valutare il comportamento dell’imputato in nesso causale con l’evento ascrittogli e non già di accertare la violazione contravvenzionale di norme prescriventi limiti fissi di velocità. Detto altrimenti, la velocità adeguata è quella che il giudice identifica come valevole a garantire una sicura circolazione stradale, nelle specifiche condizioni date. Trattandosi di regola elastica, l’opera di definizione della regola cautelare chiama in causa la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento: la velocità doverosa è quella che, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo, permette di evitare gli eventi prevedibili secondo l’id quod plerumque accidit.

 Mimmo Carola

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