Un tizio, nel luglio del 2012, portava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello “estensibile” in metallo lungo cm. 65, da considerarsi, per le circostanze di tempo e di luogo, utilizzabile per l’offesa alla persona. Per l’effetto, sorpreso dai Carabinieri, veniva condannato (a seguito di processo) alla pena di Euro 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, previa concessione delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità.
La sentenza predetta è stata annullata dalla Suprema Corte (Sez. I penale, n° 37181 del 7 settembre 2016) in quanto mancava la considerazione di una prova decisiva nel giudizio di merito: il bastone o manganello estensibile era dotazione di servizio fornita dal datore di lavoro; atteso che il lavoro del prevenuto era fare vigilanza commerciale all’interno di un esercizio. ” Il prevenuto (peraltro alla guida del proprio motociclo, indi, senza alcuna intenzione di tenere celato il manganello) indossava l’uniforme tipica del personale che si occupa di sicurezza nei vari esercizi commerciali e aveva agganciato al cinturone il manganello incriminato”. Ne deriva che il porto era giustificato in quanto parte dell’uniforme in dotazione e connesso alla attività di avvio o cessazione del lavoro che “giustificativa” il porto in parola.
Si rammenta che: ” In base all’art. 4, primo comma, L. n. 110 del 18/04/1975, tra le armi delle quali è vietato il porto salvo le autorizzazioni, quando consentite dalla legge, del Prefetto e del Questore vi rientrano quelle come pugnali e simili, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come le cosiddette ” armi bianche”, del quale è vietato in maniera assoluta il porto. In particolare, preso nella categoria degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, costituente “arma bianca”, il manganello, oggetto del presente sequestro, il cui porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, per non incorrere in illiceità deve essere sorretto da giustificato motivo”.