Azzeramento punti patente ed irrilevanza della L.241/1990.

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Con sentenza del 16 settembre 2016 (18174) la sesta sezione civile (2) della Suprema Corte, ha rimarcato i principi qualificatori del procedimento di decurtazione dei punti, evidenziando come:

“Il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 15573 del 2015); va esclusa l’applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 dal procedimento di applica- zione delle sanzioni in oggetto, in quanto procedimento compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981 (ex plurimis e da ultimo, Cass., sez. 2, sentenza n. 4363 del 2015); nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida à conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione; il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e inoltre prevede che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; il provvedimento di revisione della patente è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”.

Quindi, a parte la drasticità con cui il collegio battezza “sanzione” la decurtazione dei punti, viene confermato che sono cose indipendenti e non suscettibili di mescolanza i valori procedimentali della L.241/1990 con quelli della L.689/1981 cui si appoggia il provvedimento di cui all’art. 126 bis CdS.

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