La sanzione per l’itinerante che occupa il posteggio è quella che lo assimila ad un abusivo.

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La sanzione per l’itinerante che occupa il posteggio è quella che lo assimila ad un abusivo.

Molto interessante la pronuncia Cass. civ. Sez. II, Ord. 26-04-2021, n. 10924.

Questa sentenza innesca un importante ripensamento sulle sanzioni applicabili agli “itineranti” che occupino posteggi.

Proviamo a sintetizzare la questione:

  • Il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 28, nel testo in vigore dall’8 maggio 2010, applicabile ratione temporis al caso in trattazione da parte del Collegio, prevede che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante (comma 1); che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale (comma 3); che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (comma 4). Le autorizzazioni al commercio ambulante sono dunque di due tipologie: la prima abilita all’esercizio dell’attività in postazione fissa, con occupazione del suolo pubblico, previa concessione decennale; la seconda abilita all’esercizio dell’attività in forma itinerante, senza limitazioni territoriali, ma non consente evidentemente l’occupazione stabile di suolo pubblico.
  • La previsione sanzionatoria, contenuta nel successivo art. 29, punisce “chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonchè senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi 9 e 10“, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 a Lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce (comma 1). E’ inoltre punito “chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all’art. 28”, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000.
  • Nella fattispecie in cui veniva accertato che un tizio, munito di autorizzazione al commercio in forma itinerante svolgeva, invece, commercio in postazione fissa, la Corte d’appello aveva ritenuto che la condotta accertata fosse sussumibile dell’art. 29, comma 2, in quanto l’attività si svolgeva in centro storico, area su cui era vietato il commercio ambulante tout court, in forza di Delibera del Comune di Roma (art. 28, comma 16), e che, pertanto, non potesse essere disposta la confisca della merce e delle attrezzature.
  • Il ragionamento della Corte di merito muove –secondo Cass. civ. Sez. II, Ord. 26-04-2021, n. 10924- dal presupposto che il soggetto titolare di autorizzazione, anche se esercita oltre i limiti dell’autorizzazione, non possa considerarsi “abusivo” ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 29, comma 1.

Secondo Cass. civ. Sez. II, Ord. 26-04-2021, n. 10924 l’idea della corte d’Appello è errata: “Si tratta di interpretazione che non tiene conto del riferimento testuale contenuto nell’art. 29, comma 1, alla “prescritta autorizzazione”, espressione con la quale il legislatore ha inteso riprodurre, sul piano della previsione sanzionatoria, la distinzione tra i due tipi di autorizzazione, in coerenza con la definizione contenuta nel precedente art. 28, che definisce facoltà e limiti per ciascuna di esse. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, l’esercizio del commercio ambulante è lecito se conforme all’autorizzazione, e perciò il soggetto titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante – che lo abilita a vendere su tutto il territorio nazionale nella forma prescritta – non può esercitare il commercio ambulante in postazione fissa senza incorrere nella violazione prevista dall’art. 29, comma 1, giacchè in tal caso sta agendo oltre i limiti fissati dall’autorizzazione”.

ERGO: L’ambulante itinerante che non essendo titolare di concessione di suolo pubblico occupa come se fosse un concessionario, un determinato posteggio è integralmente abusivo ed è soggetto anche a confisca della merce.

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