La nozione di privata dimora nell’art. 13 della L.689/1981 (conseguente limitazione delle attività di accertamento)
Secondo Cass. civ. Sez. II Ord., 20/04/2021, n. 10369, La nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti dell’art. 13 della legge n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all’accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide – nella sostanza – con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio e, dunque, comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e anche allo svago.
Il caso è di estremo interesse: Con ordinanza-ingiunzione prot. n. 252370 del 28 aprile 2011 il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano intimava al sig. S.E. il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 270,00 (spese comprese) per violazione della L.P. n. 66 del 1978, art. 11, lett. c), per aver, all’interno dei suoi locali privati siti nei piani interrati sotto la strada in v. (OMISSIS) nei quali era in corso una festicciola privata, prodotto un’attività ricreativa rumorosa di carattere musicale tale da turbare il normale svolgimento delle funzioni residenziali, per come accertato con l’intervento sul posto di un ispettore di polizia municipale con l’ausilio di un assistente tecnico. Il citato destinatario dell’ingiunzione la opponeva dinanzi al Tribunale di Bolzano, il quale, nella costituzione della suddetta Autorità che aveva emanato il provvedimento sanzionatorio, la rigettava con sentenza n. 364/2015, rilevando l’infondatezza di tutti i proposti motivi relativi, in particolare, all’asserita violazione della L. n. 689 del 1981, art. 13 (per essersi gli agenti introdotti in locali costituenti “privata dimora”) e alla contestazione sulla destinazione prevalentemente residenziale degli immobili ubicati al citato civico (OMISSIS). Decidendo sull’appello formulato dallo S.E., al quale resisteva il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano, la Corte di appello di Trento – Sezione distacca di Bolzano, lo accoglieva con sentenza n. 10/2017 (pubblicata il 28 gennaio 2017), rilevando la fondatezza della censura concernente l’addotta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 13 (da ritenersi applicabile in quanto norma sovraordinata e, peraltro, successiva all’entrata in vigore della L.P. n. 66 del 1978), dovendo i locali in cui si stava tenendo la festa privata considerarsi riconducibili alla nozione di “privata dimora” ed essendo, altresì, da ritenersi illegittimo l’accertamento degli agenti verbalizzanti sulla base della percezione dei rumori – provenienti dai condotti dell’aria (cc.dd. bocche di lupo) – dalla strada, infrangendo anche la previsione normativa sulle necessarie modalità di rilevamento dell’inquinamento acustico con riferimento ai parametri minimi di tollerabilità. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente di Bolzano.
La Suprema Corte, con una pronuncia su cui occorre meditare, statuisce: “sulla scorta della acquisita vicenda fattuale come già riferita, è rimasto univocamente comprovato che, in effetti, le operazioni di accertamento erano state eseguite accedendo ad una dimora privata, secondo l’accezione propriamente recepita nella L. n. 689 del 1981, art. 13, nell’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte con la specifica pronuncia richiamata nell’impugnata sentenza. Infatti, con la condivisibile sentenza n. 6361/2005, è stato precisato che la nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti della L. n. 689 del 1981, citato art. 13, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all’accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide – nella sostanza – con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se appunto – diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e – si noti – anche allo svago. Pertanto, nel caso di specie, l’accertamento era avvenuto in violazione del citato art. 13, non potendo certamente ritenersi sufficiente allo scopo la mera percezione dei rumori dalla strada, poichè – ove gli agenti avessero ritenuto bastevole una tale modalità accertativa avrebbero dovuto esimersi dall’accedere ai locali costituenti dimora privata (attraverso, la quale, invece, era stato possibile appurare effettivamente le modalità di produzione della musica, il suo livello di possibile rumorosità molesta e la sua capacità diffusiva), con la conseguenza che l’accesso era venuto a costituire parte integrante della complessiva attività di accertamento, come tale sottoposta alla necessaria osservanza della predetta norma. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha ritenuto che la percezione soggettiva dei rumori (musicali) provenienti dai condotti dell’aria dei locali privati interrati da parte dei due agenti non poteva considerarsi sufficiente per poter valere come prova nella fattispecie, ai sensi della L.P. n. 66 del 1978, art. 11, comma 2, lett. c), (poi abrogato dalla L.P. n. 20 del 2012, art. 21, ma “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa verificatisi nel 2010), oltretutto antecedente alla Legge Statale n. 689 del 1981, contenente la disciplina generale sull’attività di accertamento”.