La “rotatoria” è un’intersezione stradale

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Come noto ai più, la rotatoria (rotonda, o rondò) pur non disciplinata in modo compiuto dal codice della strada, è di fatto un tipo di intersezione a raso fra due o più strade, assolvendo alla funzione di moderazione e snellimento del traffico veicolare.

Tar Abruzzo, sez. I, 20/05/2022, n. 196 si è fatta carico di delinearne più nettamente i contorni.

Partendo dall’assunto sopracitato. ha osservato che  pur non essendo rinvenibile nell’ordito normativo una espressa definizione di “rotatoria”, non vi è dubbio che la rotatoria possa essere sussunte nel novero dell’intersezione a raso (o a livello) qualificata dall’art. 3 del Codice della strada come “area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse”.

La suddetta qualificazione trova puntuale riscontro nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 secondo cui “le intersezioni a raso, definite dal Codice della Strada, vengono distinte in: a) intersezioni lineari a raso quando sono consentite manovre di intersezione; b) intersezioni a rotatoria, quando i punti di intersezione sono eliminati”.

Anche nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero dei Trasporti del 03.01.1963, la rotatoria è definita quale “intersezione regolata a circolazione rotatoria nella quale il traffico viene incanalato su una sola carreggiata a senso unico antiorario”.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che le rotatorie costituiscono una soluzione tecnica per ovviare proprio agli inconvenienti dalle intersezioni stradali e da quelle condizioni che ostacolano la visibilità da parte degli utenti della strada (Cons. Stato Sez. V, 08/01/2007, n. 13). E’ stato più recentemente affermato che le rotatorie altro non sono che intersezioni stradali (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., (ud. 24/01/2013) 08-02-2013, n. 178) e che alle intersezioni sono equiparabili le rotatorie, data la corrispondenza della funzione (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., (ud. 03/11/2021) 01-02-2022, n. 80).

Muovendo pertanto da tali condivisibili premesse le rotatorie non possono che soggiacere alla regolamentazione prevista per le intersezioni stradali dall’art. 51 del D.P.R. 495/92.

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