Accoglimento per motivo eccentrico e compensazione delle spese di lite
Un tizio propose opposizione a dodici verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada innanzi al Giudice di pace di Bologna. Con sentenza n. 2964/2019 del 26 ottobre 2019 l’adito Giudice di pace accolse l’opposizione ed annullò i verbali impugnati, sul rilievo che del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, posto dalla norma di cui all’articolo 7 del Codice della Strada, non dovessero ritenersi destinatari i conducenti di ciclomotore, in ragione delle ridotte dimensioni del mezzo, inidonee a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici. Il Giudice di pace ritenne, peraltro, sussistenti “giusti motivi” per compensare le spese di lite. Non contento dell’esito inerente le spese di lite, il vittorioso propugnatore dell’azione, agì avanti al Tribunale di Bologna, il quale – integrando la motivazione del primo giudice – ha confermato la decisione di primo grado.
Nonostante ciò, parte il ricorso per cassazione. Qui il Collegio (Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza 24 maggio 2022 n. 16801): “Va riaffermato il principio secondo cui l’art. 92, comma 2, c.p.c., là dove (secondo il testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, ed a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”, oppure allorché concorrano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la carenza di un uniforme orientamento interpretativo sul punto, l’opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate (come nella specie ritenuto dal Tribunale di Bologna quanto alla violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, ex art. 7, comma 4, Cod. Strada, da parte dei conducenti di ciclomotore, questione che lo stesso ricorrente riferisce affrontata in sede di legittimità soltanto dalla sparuta sentenza n. 26311 del 2006, peraltro in motivazione e senza enunciare un principio di diritto al riguardo) integrano le suddette nozioni”. Erogo: giusto che le spese restino compensate.



