La disciplina della pubblicità stradale trova il proprio fondamento nell’articolo 23 del Codice della Strada, norma cardine che tutela la sicurezza della circolazione e ne regola gli effetti visivi sugli utenti della strada. La regolamentazione tecnica è completata dagli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992, che stabiliscono requisiti costruttivi, distanze minime, limiti dimensionali e criteri di illuminazione per tutti i mezzi pubblicitari. Sul piano procedimentale, rileva la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dagli articoli 19 e 19-bis della Legge 241/1990, che trasferisce parte della responsabilità dal pubblico al privato e consente la concentrazione dei procedimenti amministrativi.
- Insegne e preinsegne pubblicitarie: definizione e funzione
Le insegne possono essere:
- di esercizio di esercizio è il mezzo che identifica il luogo in cui si svolge un’attività economica. Riporta generalmente il nome dell’impresa, la ragione sociale, il marchio o il logo ed è installata presso la sede dell’attività o nelle sue pertinenze, come la facciata, l’ingresso o l’area privata antistante. La sua funzione non è tanto quella di promuovere quanto di rendere riconoscibile il punto in cui l’attività viene effettivamente esercitata;
- pubblicitarie, che invece, hanno una finalità prevalentemente promozionale. Servono a diffondere un messaggio pubblicitario relativo a prodotti, servizi o marchi e non deve necessariamente trovarsi presso la sede dell’attività cui si riferisce. Possono essere collocate lungo le strade o in altri luoghi visibili al pubblico con l’obiettivo di attirare l’attenzione e incentivare la clientela.
Le preinsegne, invece, sono manufatti pubblicitari di dimensioni ridotte e forma generalmente rettangolare, destinati a indicare la direzione e la distanza di un’attività che non è direttamente visibile dalla strada principale. La loro funzione è prevalentemente orientativa, ma rientrano a pieno titolo tra i mezzi pubblicitari disciplinati dalla normativa sulla circolazione stradale, in quanto incidono sulla percezione visiva degli utenti della strada.
Entrambe le tipologie rientrano nel più ampio genus dei “mezzi pubblicitari” disciplinati dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e dagli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).
- L’articolo 23, comma 1, del Codice della strada: il principio generale di tutela della sicurezza
Il punto di partenza dell’intera disciplina è l’articolo 23, comma 1, del Codice della strada, che stabilisce un principio fondamentale, ovvero, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari che, per dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione, possano:
- generare confusione con la segnaletica stradale;
- ridurne la visibilità o l’efficacia;
- arrecare disturbo visivo agli utenti della strada;
- compromettere la sicurezza della circolazione.
Questa disposizione contiene la ratio primaria della disciplina: la pubblicità è ammessa solo nella misura in cui non interferisca con la funzione pubblica della strada, che è quella di garantire una circolazione sicura e ordinata.
Ne deriva che ogni installazione deve essere valutata alla luce di un criterio sostanziale: la non interferenza con la segnaletica e con la percezione visiva del conducente.
- I requisiti tecnici previsti dal D.P.R. 495/1992
Il Regolamento di esecuzione del codice della strada, contenuto nel D.P.R. n. 495/1992 specifica in modo dettagliato i requisiti cui devono conformarsi i mezzi pubblicitari, agli articoli 47 e seguenti.
3.1 Caratteristiche costruttive
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono:
- essere realizzati con materiali non pericolosi;
- garantire stabilità e resistenza agli agenti atmosferici;
- non costituire pericolo in caso di urto o cedimento.
Le strutture di sostegno devono essere idonee dal punto di vista statico e rispettare le norme tecniche vigenti in materia edilizia e strutturale.
3.2 Ubicazione e distanze minime
Il regolamento stabilisce precise distanze minime da:
- intersezioni;
- curve;
- dossi;
- segnali stradali;
- semafori;
- attraversamenti pedonali;
- altri impianti pubblicitari.
Le suddette distanze variano in base alla tipologia di strada (urbana o extraurbana) e alla categoria funzionale della stessa.
3.3 Dimensioni e limiti quantitativi
Sono previsti limiti dimensionali differenziati in funzione:
- della classificazione della strada;
- della posizione interna o esterna al centro abitato;
- della tipologia del mezzo pubblicitario.
Le preinsegne, in particolare, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del DPR 495/92, devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.
3.4 Illuminazione e luminosità
I mezzi pubblicitari luminosi o illuminati devono:
- non abbagliare gli utenti della strada;
- non utilizzare colori o intensità luminose tali da confondersi con segnali semaforici o dispositivi di regolazione del traffico;
- rispettare eventuali limiti orari e prescrizioni comunali.
- Il regime previgente: autorizzazione dell’ente proprietario della strada
Prima della riforma introdotta dal D.L. 19-2026, entrata in vigore il 20 Febbraio 2026, la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse era subordinata ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’articolo 23, comma 4, Codice della strada.
Ciò significava che:
- l’attività non poteva iniziare prima del rilascio formale del provvedimento;
- l’ente effettuava una verifica preventiva della conformità tecnica e normativa;
- in caso di installazione abusiva si applicavano sanzioni amministrative pecuniarie e l’obbligo di rimozione.
- La modifica dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 19-2026: introduzione della SCIA dal 20 Febbraio 2026
L’articolo 5, comma 2, del D.L. 19-2026, entrato in vigore il 20 febbraio 2026, ha sostituito l’autorizzazione preventiva con la SCIA.
Dal 20 febbraio 2026, l’operatore può iniziare l’attività subito dopo la presentazione della SCIA allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), corredata dall’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità dell’impianto:
- all’articolo 23 del Codice della strada;
- al D.P.R. 495/1992;
- ai regolamenti comunali e dell’ente proprietario della strada.
Il controllo da parte dell’amministrazione diventa successivo, entro sessanta giorni, periodo durante il quale possono essere adottati provvedimenti di divieto di prosecuzione, rimozione dell’impianto o applicazione di sanzioni.
il regime SCIA non si applica quando:
- l’installazione ricade in aree sottoposte a vincoli paesaggistici o storico-artistici;
- è richiesto un nulla osta specifico da enti diversi dal comune;
- l’installazione riguarda luoghi di particolare delicatezza, come isole di traffico nelle intersezioni canalizzate, dove permane il divieto assoluto di collocazione di manufatti pubblicitari diversi dalla segnaletica stradale.
In questi casi, resta obbligatoria l’autorizzazione espressa dei soggetti competenti.
- Il contenuto della SCIA e l’asseverazione tecnica
La SCIA, per il novellato articolo 5 c.2 del DL 19/2026, deve essere corredata dall’asseverazione di un tecnico abilitato, il quale certifica la conformità dell’impianto:
- all’articolo 23 del Codice della strada;
- al D.P.R. n. 495/1992;
- ai regolamenti comunali e dell’ente proprietario della strada .
Il professionista, inoltre, si assume una responsabilità diretta in ordine alla correttezza delle valutazioni tecniche.
Quando l’ente proprietario della strada non coincide con il comune, il SUAP ricevente trasmette immediatamente, o comunque 5 giorni prima della scadenza dei 60 giorni, la SCIA all’ente competente per le verifiche di legge .
- Divieti assoluti e tutela dei vincoli
Restano fermi:
- il divieto di installazione di manufatti diversi dalla segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ;
- l’obbligo di acquisire le autorizzazioni paesaggistiche o storico-artistiche nelle aree vincolate.
- Il sistema sanzionatorio
In caso di irregolarità, si applicano i poteri previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990
- divieto di prosecuzione dell’attività;
- rimozione dell’impianto;
- applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada all’articolo 23.
- Conclusione ed osservazioni
La riforma introdotta dall’articolo 5, comma 2, del D.L. 19-2026, in vigore dal 20 febbraio 2026, segna un passaggio strutturale nella disciplina della pubblicità stradale: dal modello autorizzatorio preventivo si è transitati a un sistema fondato sulla SCIA, con avvio immediato dell’attività e controllo successivo da parte dell’amministrazione.
Sotto il profilo sistematico, l’intervento si inserisce coerentemente nel paradigma della liberalizzazione amministrativa tracciato dagli articoli 19 e 19-bis della Legge 241/1990, valorizzando il principio di responsabilizzazione del privato e del tecnico asseverante. La pubblica amministrazione non perde il potere di controllo, ma lo esercita in una fase successiva, entro il termine di sessanta giorni, con possibilità di adottare provvedimenti inibitori e repressivi.
Tuttavia, nel settore della pubblicità stradale, questa evoluzione solleva alcune criticità.
In primo luogo, la materia è intrinsecamente connessa alla sicurezza della circolazione, valore primario tutelato dall’articolo 23 del Codice della Strada. A differenza di altri ambiti produttivi, l’impatto di un impianto pubblicitario non conforme può incidere direttamente sulla percezione visiva del conducente e quindi sul rischio di sinistri. Il passaggio dal controllo ex ante al controllo ex post comporta, almeno teoricamente, che un impianto potenzialmente interferente possa restare installato e operativo fino all’eventuale intervento dell’amministrazione.
In secondo luogo, la riforma accentua in modo significativo la responsabilità del tecnico asseverante, il quale deve valutare non solo la conformità formale alle distanze o alle dimensioni previste dal D.P.R. 495/1992, ma anche la compatibilità sostanziale dell’impianto con la sicurezza della circolazione. Tale valutazione implica un apprezzamento tecnico discrezionale che, in precedenza, era condiviso o comunque validato dall’ente proprietario della strada in sede autorizzatoria.
Un ulteriore profilo critico riguarda il coordinamento con i vincoli paesaggistici e storico-artistici. Sebbene l’articolo 19-bis della Legge 241/1990 consenta la concentrazione dei procedimenti, resta fermo che la SCIA non può sostituire autorizzazioni espressamente richieste dalla normativa di settore. Ne deriva un quadro applicativo che richiede agli operatori un’analisi preliminare particolarmente accurata per individuare i casi in cui il regime semplificato non è applicabile, evitando di confondere liberalizzazione procedimentale con liberalizzazione sostanziale.
Sotto il profilo pratico, il nuovo modello potrà produrre effetti positivi in termini di rapidità e certezza dei tempi per gli operatori economici, ma rischia di determinare un incremento del contenzioso e delle attività di vigilanza successiva, soprattutto nei casi di interpretazione controversa delle norme tecniche o di valutazioni difformi tra tecnico asseverante ed ente proprietario della strada.
In conclusione, il DL 19/2026 non incide sui presupposti sostanziali di legittimità degli impianti pubblicitari, che restano integralmente ancorati all’articolo 23 del Codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione, ma modifica radicalmente il modello di controllo amministrativo. La sfida applicativa per il settore sarà garantire che la semplificazione procedimentale non si traduca in un indebolimento della tutela della sicurezza stradale, mantenendo elevato il livello di qualità tecnica delle asseverazioni e rafforzando i meccanismi di vigilanza e coordinamento tra amministrazioni.



