- La portata sistematica della riforma: un nuovo modello di tutela penale dell’economia agroalimentare
La legge 21 aprile 2026, n. 75 rappresenta un intervento di riforma organica del diritto penale agroalimentare, destinato a incidere profondamente non soltanto sulle singole fattispecie incriminatrici, ma sull’intero sistema di tutela del settore.
Il tratto distintivo della riforma è il superamento del modello tradizionale, nel quale la rilevanza penale delle condotte risultava concentrata quasi esclusivamente sulla fase finale della filiera, ossia la commercializzazione del prodotto. In tale assetto, il momento della vendita costituiva il principale punto di emersione del reato.
La riforma del 2026 ribalta questa impostazione, prendendo atto della trasformazione strutturale delle frodi agroalimentari contemporanee, che si presentano sempre più come fenomeni economici organizzati, complessi e transnazionali. Il prodotto illecito non è più il centro della fattispecie, ma l’esito finale di una catena articolata di produzione, trasformazione, logistica e distribuzione.
Ne deriva un modello di tutela penale che si estende lungo l’intera filiera agroalimentare, anticipando la soglia di rilevanza penale alle fasi preparatorie e organizzative dell’illecito.
- La riscrittura dell’art. 517-quater c.p.: dalla tutela del marchio alla tutela della filiera
«Chiunque contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, mette in circolazione, esporta, spedisce in transito o trasporta prodotti agroalimentari recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate.
La medesima pena si applica altresì quando i segni distintivi utilizzati, pur non essendo identici alle denominazioni protette, risultano idonei a ingannare il consumatore circa l’origine, la provenienza o la qualità del prodotto agroalimentare.»
La riforma interviene in modo incisivo sull’art. 517-quater c.p., che assume una funzione centrale nel nuovo sistema.
La norma non si limita più a reprimere la sola contraffazione del segno distintivo, ma costruisce una tutela dinamica che segue il prodotto lungo tutta la sua circolazione economica.
In questa prospettiva, la disposizione punisce chiunque contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con pene detentive fino a sei anni, ma estende la responsabilità anche a chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, mette in circolazione, esporta, spedisce o trasporta prodotti falsamente certificati o alterati.
Il legislatore aggiunge inoltre una clausola di chiusura particolarmente significativa, stabilendo che la punibilità sussiste anche quando i segni utilizzati, pur non essendo identici alle denominazioni protette, siano comunque idonei a trarre in inganno il consumatore. In questo modo, la tutela non è più formale, ma sostanziale, e si estende a qualsiasi forma di evocazione ingannevole.
- L’ampliamento della tutela e la centralità della filiera agroalimentare
La riforma determina un evidente spostamento del baricentro della tutela penale, che non si concentra più sulla vendita, ma sull’intera filiera produttiva e distributiva.
Particolare rilievo assume la fase di introduzione nel territorio dello Stato, che consente di intercettare le frodi già nei flussi di importazione internazionale, anticipando così l’intervento penale al momento iniziale della circolazione del prodotto.
Allo stesso modo, il trasporto e il transito assumono una funzione strategica, poiché consentono di colpire anche le condotte in cui il territorio nazionale è utilizzato come snodo logistico. La detenzione per la vendita, infine, intercetta le fasi di stoccaggio e preparazione alla distribuzione, che rappresentano spesso il cuore operativo delle organizzazioni criminali.
- Le nuove fattispecie incriminatrici: la frode alimentare come reato di filiera
Uno degli elementi più innovativi della riforma è l’introduzione di una nuova architettura di reati agroalimentari.
In particolare, l’art. 517-sexies c.p. disciplina la frode alimentare come reato complesso e sistemico. La norma stabilisce che:
“Chiunque, nell’esercizio di attività produttive, commerciali o distributive, fornisce o immette sul mercato prodotti agroalimentari che, per origine, provenienza, qualità, composizione, tracciabilità o certificazioni, risultano difformi rispetto a quanto dichiarato o documentato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000”.
Accanto a questa figura, l’art. 517-septies c.p. punisce le ipotesi di segni mendaci o evocativi, stabilendo che:
“Chiunque commercializza, importa, esporta o distribuisce prodotti agroalimentari recanti segni, immagini, denominazioni o elementi evocativi idonei a indurre in errore il consumatore sull’origine, sulla provenienza o sulle qualità del prodotto è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000”.
La frode alimentare viene ora concepita come reato di filiera, non più limitato all’alterazione fisica del prodotto, ma esteso alla sua rappresentazione complessiva.
In questa prospettiva, la nuova fattispecie punisce chi immette sul mercato prodotti che risultano difformi rispetto a quanto dichiarato o documentato, con riferimento non solo alla composizione materiale, ma anche all’origine, alla qualità, alla tracciabilità e alle certificazioni.
Accanto a questa disposizione, la riforma introduce una norma specificamente dedicata ai segni mendaci o evocativi, che punisce chi commercializza prodotti idonei a ingannare il consumatore mediante simboli, immagini o denominazioni che richiamano un’origine geografica non corrispondente al vero.
In questo ambito assume particolare rilievo il fenomeno dell’Italian sounding, che viene così ricondotto in modo esplicito all’area del penalmente rilevante quando si traduce in un inganno percettivo del consumatore.
- Le aggravanti e la dimensione organizzata della criminalità agroalimentare
Il sistema delle aggravanti introdotto dalla riforma riflette la crescente complessità delle frodi agroalimentari contemporanee.
Le condotte assumono maggiore gravità quando sono inserite in contesti organizzati, transnazionali o caratterizzati da una significativa capacità economica. Il legislatore riconosce infatti che le frodi agroalimentari non sono più episodi isolati, ma spesso strutture imprenditoriali parallele, capaci di operare su scala internazionale attraverso reti distributive articolate.
In tali casi, il disvalore della condotta non riguarda soltanto il singolo prodotto, ma l’alterazione complessiva del funzionamento del mercato agroalimentare.
- Il sistema delle misure patrimoniali e la confisca
La riforma attribuisce un ruolo centrale alle misure patrimoniali, in particolare alla confisca, che diventa uno strumento essenziale della risposta repressiva.
“In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei prodotti, dei beni strumentali e dei proventi derivanti dal reato, anche per equivalente quando non sia possibile la confisca diretta”.
La confisca non riguarda soltanto il prodotto illecito, ma si estende ai beni strumentali utilizzati per la commissione del reato e ai profitti derivanti dall’attività criminosa, prevedendo anche la confisca per equivalente quando non sia possibile quella diretta.
In questo modo, la misura non ha solo una funzione punitiva, ma soprattutto una funzione disarticolante, poiché mira a colpire la struttura economica dell’organizzazione criminale, impedendone la continuità operativa e il reinserimento nel mercato.
- Modifiche processuali e modello investigativo
Sul piano processuale, la riforma determina un rafforzamento significativo degli strumenti investigativi e cautelari, ampliando in particolare il ruolo del sequestro preventivo e valorizzando la cooperazione tra autorità giudiziaria e amministrativa.
Il modello investigativo non si concentra più esclusivamente sul singolo autore del reato, ma sull’intera rete economica che consente la realizzazione e la diffusione della frode agroalimentare. L’indagine assume così una dimensione sistemica, nella quale il fatto illecito viene ricostruito come espressione di un’organizzazione complessa e strutturata.
L’attività investigativa si sviluppa principalmente attraverso l’analisi dei flussi finanziari e documentali, che diventano il principale strumento di emersione delle condotte fraudolente. Le movimentazioni bancarie, le triangolazioni commerciali, le società interposte e le fatturazioni incrociate consentono infatti di ricostruire la reale struttura economica dell’illecito, spesso mascherata dietro una apparenza di regolarità formale.
In questa prospettiva, il sequestro preventivo assume una funzione non solo cautelare, ma anche anticipatoria e impeditiva, estendendosi progressivamente ai beni funzionalmente collegati all’attività illecita, inclusi asset societari e strumenti finanziari.
- Entrata in vigore della legge n. 75/2026 e disciplina intertemporale
La legge 21 aprile 2026, n. 75 entra in vigore il 29 maggio 2026, al termine del periodo di vacatio legis decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2026.
Da tale data, tutte le nuove disposizioni acquistano piena efficacia, segnando l’ingresso del nuovo sistema di tutela penale agroalimentare.
Sul piano intertemporale, la riforma si coordina con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, con la conseguenza che le condotte anteriori restano disciplinate dalla normativa previgente, salvo il caso di applicazione della disciplina più favorevole.



