La revoca della patente ex art 120 CdS attiva la giurisdizione del G.O.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, il T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 05/07/2021, n. 7928, ha confermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 C.d.S., emessa nei confronti di un soggetto che sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, essendo quest’ultimo titolare di una posizione di diritto soggettivo.
Nulla di nuovo… le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con giurisprudenza ormai costante (ex multis, Cass. Civ., S.U. 6 febbraio 2006, n. 2446/06; Cass. Civ., Sez. Un., 14 maggio 2014, n. 10406) hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 codice della strada, emessa nei confronti di un soggetto che sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, essendo quest’ultimo titolare di una posizione di diritto soggettivo. Anche da ultimo, con ordinanza del 19 novembre 2020 nr. 26391, le Sezioni Unite della Cassazione, giudice della giurisdizione, hanno chiarito che: “la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicchè il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali”.