E’ cosa ormai nota che la gestione dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada passa attraverso 3 fasi
La fase di previsione, che avviene all’interno della sessione di bilancio e che consente agli enti locali di stimare i valori dell’accertamento delle somme derivanti dalle sanzioni stradali e di iscriverle in bilancio sia per la parte dell’ accertamento e sia per la parte degli incassato.
La fase della gestione che consiste nelle operazioni di applicazione e riscossione delle predette somme derivanti dalle sanzioni.
La fase della rendicontazione che consiste nella “chiusura contabile” delle somme che sono state accertate ed incassate in termini di competenza potenziata per l’anno di riferimento.
Dopo una prima fase di incertezza, con il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019 sono state impartite le disposizioni di dettaglio sull’obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione in via telematica della certificazione della stessa.
Preliminarmente va chiarito che la rendicontazione va fatta con riferimento alle somme incassate.
Con la circolare del 5 Febbraio 2025 il Ministero dell’Interno attraverso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali e della sua Direzione centrale per la finanza locale ha diramato il promemoria delle istruzioni operative rivolto principalmente agli enti locali.
Nella predetta nota circolare, si ricorda che il termine ultimo è fissato alle 23:59 del 31 maggio 2025 e che la piattaforma per la compilazione della certificazione è attiva dal 1 Marzo 2025. In buona sostanza le modalità operative sono le stesse degli anni precedenti e consistono nella compilazione di una serie di maschere progressive – con valori vincolati al raggiungimento ed al rispetto di determinate percentuali – e con la generazione finale di un certificato riportante i dati riepilogativi della rendicontazione, che dovrà essere scaricato e sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario e caricato sulla piattaforma.
Viene suggerito agli enti, di accertarsi del buon fine della trasmissione soprattutto con riferimento alla possibilità che in caso di eventuali errori la genera una PEC di riscontro. Il sistema trasmette in modo automatico – in genere dopo pochissimo tempo dall’invio della certificazione – una comunicazione con la specifica dell’eventuale errore rilevato, ovvero di corretta acquisizione.-
Inoltre si ricorda che tutti gli enti destinatari dei proventi derivanti dall’accertamento della velocità, hanno l’obbligo di pubblicare una relazione sugli stessi in un’apposita sezione del proprio sito Internet entro 30 giorni dalla trasmissione. È chiara la natura di questa previsione che ricade negli obblighi di trasparenza a carico degli enti locali
L’obbligo di certificazione – e quindi di adempiere a questa procedura – vale anche nel caso in cui i proventi sanzionatori siano pari a zero . In questo caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la apertura, chiusura e invio della rendicontazione.-
Una particolare condizione è relativa agli enti appartenenti a Unioni dei Comuni laddove è prevista una procedura in cui il comune dichiarerà che i proventi sono rendicontati dall’Unione. Questo caso particolare è una eccezione rispetto alla procedura particolare, nel senso che, nel caso di Unione dei Comuni che non introita i proventi derivanti dalle sanzioni stradali, la medesima dovrà limitarsi alla certificazione nel caso di proventi zero.
La circolare precisa ancora che il termine del 31 maggio 2025 è considerato da considerarsi come perentorio , pena la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 4 del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 . Difatti nel caso in cui la relazione non risulti inviata o presentata in maniera difforme il Ministero Infrastrutture e Trasporti di intesa con il Ministero dell’Interno provvederà ad una segnalazione all’ente, richiedente la trasmissione dei dati, insieme ai chiaramente circa il mancato adempimento.
Dopo questo tentativo di recupero della inadempienza dell’ente, si provvederà alla segnalazione di cui al comma 12-quater dell’articolo 142 del codice , che prevede una riduzione degli dei proventi spettanti all’ente pari al 90% annuo ( per cui si ritiene che questa misura rappresenti una sanzione pari al corrispondente 10% per differenza ) .-
Tale misura sanzionatoria viene applicata anche quando risulti che l’utilizzo dei proventi avvenga in maniera difforme alla normativa prevista dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12- ter dell’articolo 142 del CDS .-
E’ bene ricordare che dal confronto delle predette norme e dall’ormai consolidato orientamento dei pareri delle Corte dei Conti, la gestione dei proventi sanzionatori passa attraverso due livelli di contabilità.
Un primo livello di contabilità e necessario per determinare il valore dell’accertamento e quello dell’incassato. Sul secondo valore andrà poi operata una doppia contabilità.
Una prima contabilità riguarda tutti i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità ed una seconda contabilità – per differenza – riguarda tutti i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni di tutti gli altri articoli ricompresi tra le norme di comportamento ed altre violazioni di cui al codice della strada.-
Fu proprio la Corte dei Conti Molise che stabilità il principio interpretativo, circa una gestione separata delle due contabilità con lo storico parere n. 96/2014.-


