La notifica dei verbali del c.d.s. si perfeziona per il notificante con la consegna a Poste Italiane

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Nuova e decisiva conferma della Corte di Cassazione, in relazione al delicato tema della tempestività della notifica dei verbali di accertamenti di violazione alle norme del c.d.s.

L’articolo 201, codice della strada, prescrive che il verbale di accertamento della violazione, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato.

Come computare tale termine nel caso di notificazione del verbale a mezzo del servizio postale?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15230, del 22 luglio 2016, ha statuito che a tale proposito deve aversi riguardo alla data di consegna, da parte del Comando di Polizia accertatore, all’ufficiale postale e non a quella in cui l’atto è pervenuto nella materiale disponibilità del destinatario.

Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 2002, n. 477, la quale, con riferimento all’art. 4 L. n. 890 del 1982, sulle notificazioni a mezzo posta, ha affermato il principio – valevole in ogni caso come regola ermeneutica – secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l’attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità), deve affermarsi che, anche nel caso previsto dall’art. 8 legge cit., gli effetti della notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge.

Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l’amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale.

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