Secondo la giurisprudenza di legittimità, i materiali da costruzione e demolizione sono rifiuti
Seconda parte
Casistica e giurisprudenza
I materiali derivanti da costruzione e demolizione sono espressamente elencati dall’art. 184, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale) tra i rifiuti speciali, e sono contrassegnati con il codice C.E.R. (catalogo europeo dei rifiuti) 17 09 04.
Sono rifiuti non pericolosi, salvo che contengano – ed è invero, un’ipotesi tutt’altro che rara – elementi come ad esempio pezzi di amianto. In tal caso, contrassegnati con il codice C.E.R. 17 06 05*, dovranno classificarsi come rifiuti pericolosi.
Se ed in quanto rifiuti, fin dal momento in cui vengono ad esistenza, non possono configurarsi come sottoprodotti.
Essi, in punto di diritto, sono pienamente sottoposti alla disciplina dei rifiuti, di cui alla parte quarta del Testo Unico Ambientale, come modificata dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (cd. quarto decreto correttivo del T.U.A.).
Di contro, però, possono essere eventualmente riutilizzati.
A condizione, però, in quest’ultimo caso, che siano osservate le operazioni di recupero dettate dal D.M. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161 (rispettivamente per i rifiuti non pericolosi e per quelli pericolosi), che nelle more che sia emanato – come stabilito dall’art. 184 ter del T.U.A., il decreto che individui i criteri tali per cui un rifiuto cessa di essere – continuano ancora ad applicarsi.
Quale l’orientamento della Giurisprudenza al riguardo?
Il primo caso ed anche uno dei più recenti qui in trattazione – Corte di Cassazione, Sez. III, 29 aprile 2011, n. 16727 – è originato da un ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica di Padova avverso l’ordinanza emessa il 22 settembre 2010 dal Tribunale di Padova quale giudice del riesame che, in accoglimento del ricorso, annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio in data 7 agosto 2010, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
In particolare, il sequestro era stato effettuato nell’ambito di indagine concernente il reato di illecita gestione di rifiuti provenienti dalla demolizione di manufatti già destinati ad uffici amministrativi del presidio ospedaliero di Asiago.
Deducendo la violazione di legge, il Pubblico Ministero ricorrente rilevava un motivo di illegittimità del provvedimento impugnato nella erronea qualificazione del materiale proveniente da demolizione come sottoprodotto.
Specificava a tale proposito che trattavasi di rifiuti, peraltro non sottoposti ad alcun trattamento diverso dall’adeguamento volumetrico e come tali qualificati nel F.I.R. dallo stesso produttore mediante l’attribuzione del codice C.E.R. 17.09.94.
In conclusione, secondo l’organo requirente mancavano i requisiti di legge, tanto per la qualificazione degli stessi come sottoprodotto, non derivando da un processo direttamente destinato alla loro produzione, quanto per la classificazione come materie prime secondarie perché non sottoposti ad un preventivo trattamento di riutilizzo, riciclo o recupero.
La Corte di Cassazione – sent. cit. – ritiene fondato il ricorso.
<< Invero, la disciplina relativa ai sottoprodotti vigente all’epoca del sequestro (la normativa di riferimento, come è noto, ha recentemente subito modifiche ad opera del D. Lgs. n. 205/2010) così li definiva (articolo 183 lett. p) D. Lgs. n. 152/2006): “le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sesi dell’art. 183, lett. a)”.
I sottoprodotti, inoltre, dovevano soddisfare tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- dovevano essere originati da un processo non direttamente destinato alla produzione;
- il loro impiego doveva essere certo, sin dalla fase della produzione, integrale e doveva avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- dovevano soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non desse luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove erano destinati ad essere utilizzati;
- non dovevano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma dovevano possedere tali requisiti sin dalla fase di produzione;
- dovevano avere un valore economico di mercato.
Inoltre, alla luce del tenore letterale della norma, la sussistenza delle condizioni indicate doveva essere contestuale e, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimaneva soggetto alle disposizioni sui rifiuti (Sez. III, 19 dicembre 2008, n. 47085).
Ciò posto, deve rilevarsi che, come emerge chiaramente dalla disposizione in esame, quella dei sottoprodotti è una disciplina che prevede l’applicazione di un diverso regime gestionale in condizione di favore, con la conseguenza che l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe comunque su colui che l’invoca.
Si tratta di un principio più volte affermato da questa Corte anche con riferimento ad altre discipline derogatorie in tema di rifiuti (v. ad es. Sez. III 8 marzo 2007, n. 9794; Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37280; Sez. III, 10 settembre 2009, n. 35138 in tema di terra e rocce da scavo. Sez. III, 23 aprile 2010, n. 15680; 17 marzo 2004, n. 21587; Sez. III, 15 giugno 2004, n. 30647, in materia di deposito temporaneo) che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi.
Nella fattispecie, nessuna indicazione in tal sensi risultava fornita dall’indagato ed, anzi, gli elementi risultanti dal tenore del provvedimento impugnato depongono per una oggettiva qualificazione del materiale come rifiuto.
Va peraltro osservato, in ogni caso, che anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 205/2010, i termini della questione non sarebbero mutati, difettando comunque la sussistenza contestuale dei requisiti richiesti dalla norma e la prova da parte di chi invoca l’applicazione, della disciplina di favore.
Correttamente il Pubblico Ministero ricorrente ha poi escluso che i materiali sequestrati possano qualificarsi come materie prime secondarie.
L’articolo 181 bis del D. Lgs. n. 152/2006, che disciplinava materie, sostanze e prodotti secondari, stabiliva che tali materie non rientravano nella categoria dei rifiuti a condizione che rispettassero determinati requisiti, criteri e condizioni:
- dovevano essere prodotte da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre dovevano essere individuate;
- dovevano essere individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producevano, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio;
- dovevano essere precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- dovevano avere un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
Pare superfluo osservare che, anche in questo caso, tutti i requisiti appena indicati dovevano coesistere e che, nella fattispecie, manca qualsiasi elemento che possa farli ritenere sussistenti.
In conclusione, deve affermarsi il principio secondo il quale i materiali provenienti da demolizione rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono; l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi; l’eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli, che derogano alla disciplina ordinaria, implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge >>.
Il secondo caso giurisprudenziale ha ad oggetto la realizzazione, nell’area del cantiere edile, di una serie di strade rialzate di circa mt. 1,5 sul piano di campagna, con riporto di rifiuti inerti, provenienti da demolizione e costruzione in altra area.
Nel caso di specie, l’imputato, nella qualità di amministratore della ditta di costruzione, aveva fatto scaricare e depositare nell’area di cantiere il materiale di risulta per eseguire una serie di strade (o piste) per una lunghezza di 800 metri. Era altresì certo che il materiale depositato non era sottoposto ad alcun trattamento preliminare.
Nella sentenza de qua, l’interpretazione che vuole i materiali edili da demolizione soggetti a deregulation in base ai principi del nuovo T.U. e classificabili come sottoprodotti o materie prime secondarie, è stata ritenuta del tutto infondata.
Al riguardo, i giudici della Suprema Corte, Sez. III, 19 ottobre 2010, n. 37195, hanno così statuito:
<< I materiali residuati dall’attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti fino al completamento delle operazioni di recupero (comprendenti anche l’attività di separazione e di cernita).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall’art. 7, comma 3, lett. b) del decreto Ronchi e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo.
La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 n. 103 del 15 gennaio 2008 – Pagliaroli).
Pertanto, gli inerti provenienti da demolizione o da scavi di manti erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento (codice CER 17.00.00) >>.
Il terzo caso giurisprudenziale che si prende in esame, riguarda l’utilizzazione di rifiuti non pericolosi (costituiti da rifiuti misti da demolizione e costruzione – codice CER 17.09. 04), prodotti in altro luogo, per la realizzazione di un terrapieno da adibire successivamente a parcheggio.
Nel caso di specie, l’imputato aveva proceduto alla escavazione della sottofondazione del fabbricato che doveva essere realizzato ed aveva trasferito il materiale di risulta a poca distanza, per realizzare un terrapieno che consentisse di elevare il piano di campagna del parcheggio.
La Corte di Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2009, n. 39728, a riprova del consolidato orientamento, si esprime con le stesse parole pronunciate nella sentenza di cui sopra:
<< Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall’art. 7, comma 3, lett. b) del decreto Ronchi e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo.
La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n. 152/2006 (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 n. 103 del 15 gennaio 2008 – Pagliaroli).
Pertanto, gli inerti provenienti da demolizione o da scavi di manti erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento.
Stante la provenienza alloctona del materiale, non poteva esservi alcun dubbio sulla coscienza e volontà di smaltire illecitamente i rifiuti >>.
Precipuamente sulla possibilità di riutilizzare i materiali in questione, solo se ed in quanto materie prime secondarie, si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. III, 18 febbraio 2008, n. 7465.
Il caso concerne il riutilizzo di residui da demolizione per la costruzione di un piazzale senza alcun trattamento preventivo:
<< I rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità, in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo, che necessitano prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli, frantumazione ecc…).
In particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, previste negli allegati al D. Lgs. n. 22/97, per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti.
Né può applicarsi al caso, la disciplina delle materie prime secondarie, che diventano tali all’esito delle operazioni di recupero, tra le quali sono espressamente incluse la cernita e la selezione >>.
Da sottolineare: da un lato, si ribadisce, che data la loro natura, i materiali da demolizione nascono direttamente come rifiuti, mai come sottoprodotti; dall’altro, pur riutilizzabili, essi conservano la loro qualifica di rifiuti, finché non costituiscono prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati.
Ancora sulla natura dei residui da demolizione e costruzione come possibili ed eventuali materie prime secondarie, piuttosto che sottoprodotti, si pronunciano i giudici ermellini, nella sentenza del 11 gennaio 2008, n. 1188.
Nella fattispecie, si muove dal rinvenimento di un ingente quantitativo di materiale proveniente da attività di costruzione, oltre a rottami ferrosi, rifiuti plastici e pneumatici in una buca profonda tre metri scavata nel terreno.
In primo grado, i giudici, in relazione alla natura e al quantitativo del materiale rinvenuto, escludevano che lo stesso potesse essere utilizzato per un livellamento del terreno, ed osservavano anche che i materiali provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi, che possono essere utilizzati nello stesso o diverso ciclo produttivo, solo previo test di cessione, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non arrecare pregiudizio all’ambiente.
L’assunto del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, veniva confermato dalla Corte di Cassazione:
<< Anche in relazione al materiale, va ricordato che il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5 febbraio 1998, posto che, come affermato da questa Corte anche in relazione al D. Lgs. n. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la loro natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’art. 183, lett. h) del d. Lgs. n. 152/2006 indica la cernita o la selezione (Sez. 3, n. 33882 del 15 giugno 2006 Rv. 235114) .
In ogni caso, inoltre, il riutilizzo nelle opere di riempimento deve avvenire come correttamente affermato nella motivazione della sentenza impugnata, senza recare pregiudizio all’ambiente >>.
La sentenza ha escluso una riutilizzazione diretta dei residui da demolizione, negando la configurabilità della nozione di sottoprodotto, perché nessuna prova risultava fornita sulla mancanza di impatto sull’ambiente dell’attività di reinterro.
La casistica giurisprudenziale sulla natura dei residui da demolizione, si conclude con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 24 marzo 2010, n. 11259.
Veniva accertato che gli imputati avevano riutilizzato il materiale di risulta, derivato dalla demolizione di alcune costruzioni, effettuandone il trasporto in un altro cantiere, ove veniva reimpiegato per il riempimento di un’area precedentemente sbancata.
La sentenza di primo grado aveva stabilito che i materiali di cui alla contestazione costituissero rifiuti, classificati con il codice CER 17.09.04, escludendo che gli stessi potessero essere qualificati come sottoprodotti, di cui è consentito il reimpiego.
Nel caso di specie, si deduceva da parte del Tribunale di Modena, che i materiali di cui alla contestazione, fossero stati riutilizzati con certezza in un ciclo produttivo, senza però che gli stessi fossero sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione preliminare o trattamento preventivo.
Esclusa la nozione di sottoprodotto, i giudici hanno affermato che:
<< I materiali da demolizione non possono neppur rientrare nella nozione di materie prime secondarie, richiedendosi in tal caso che l’operazione di recupero dei rifiuti risponda a requisiti di qualità ambientale, che deve essere accertata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002, n. 161 >>.
P.A.sSiamo
Avv. Gaetano Alborino
La natura giuridica dei materiali di risulta derivanti da costruzione e demolizione
Comandante della Polizia Locale di Caivano