Poichè, ai sensi dell’art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.
E’ il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 11018 del 20 maggio scorso.
Il caso riguarda un automobilista sanzionato per il superamento di velocità a mezzo autovelox: il veicolo percorreva una strada statale ove l’ente proprietario della strada aveva fissato un limite di velocità di 50 km/h. Il segnale che imponeva tale limite era stato apposto 200 metri prima di uno svincolo in ingresso sulla strada statale, mentre l’apparecchio rilevatore era posizionato 150 metri dopo lo svincolo. Il ricorrente sostiene che dopo l’intersezione, il segnale di limite di velocità di 50 km/h avrebbe dovuto essere ripetuto, valendo altrimenti il limite ordinario previsto per il tipo di strada, fissato in 90 km/h.
La Corte di Cassazione accoglie la tesi del ricorrente, respingendo, invece quella del Comune che sosteneva che ai sensi dell’art. 119 reg. C.d.S., era da ritenere vigente il limite dei 50 km orari imposto dal segnale anteriore allo svincolo, giacchè per ripristinare i limiti generalizzati di velocità valevoli per “quel tipo di strada” deve essere usato il segnale “fine limitazione velocità” (assente nel caso di specie), salva l’imposizione di un diverso limite.
La Corte di Cassazione ci offre la corretta interpretazione delle norme di riferimento: infatti, l’art. 104, comma 2, del Regolamento stabilisce che: “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale”.
L’art. 119 del regolamento disciplina “i segnali che indicano la fine di un divieto” e al punto b) “il segnale fine limitazione di velocità” prevede che detto segnale “Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità deve essere usato il segnale limite massimo di velocità indicante il nuovo limite”. Nel caso di specie, poichè è pacifico che era stata superata un’intersezione e che non era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se la strada percorsa fosse soggetta, per tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso, o ad altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto dalle difese del Comune. Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell’intersezione fosse venuta meno, giacchè il coordinamento tra l’art. 119, e l’art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo. Per contro, stando a quanto previsto dal Regolamento, la presenza di intersezione fa ritenere che la limitazione, imposta in relazione alla presenza dell’intersezione stessa, venga meno dopo il superamento dell’incrocio, giacchè dopo di esso dovrebbe esservi un nuovo cartello limitatore, secondo la previsione dell’art. 104; in mancanza di tale nuovo cartello, rivive la prescrizione generale relativa al tipo di strada. E Quindi, tutto da rifare: nuovo giudizio da parte del Tribunale, che dovrà attenersi all’interpretazione della Corte di Cassazione, con buona pace del verbale accertamento della violazione, da ritenersi illegittimo
P.A.sSiamo
di Marco Massavelli