Probabilmente saranno stati gli ultimi anni di crisi politica ed economica….. o altrettanto molto probabilmente, saranno stati gli ultimi due anni di lockdown. Ma era da un po’ che non assaporavamo il piacere di una mini riforma del codice della strada, che notoriamente, e per gli osservatori più attenti, era una prassi che interessava il legislatore nel periodo estivo.
Dopo un periodo tormentato di discussioni e di proposte normative in materia di circolazione di monopattini elettrici oggi con il decreto legge 121 del 10 settembre il governo emana disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture dei trasporti e della collaborazione stradale.
Possiamo definirlo simpaticamente una norma che conferma lo spirito green (VERDE) del legislatore moderno e introduce una “quota rosa” all’interno del codice della strada.
Queste di seguito sono le novità in vigore dall’11 settembre, con riferimento alle norme del codice della strada
Come cambia l’articolo 7 del codice della strada
| Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati | |
| Testo pre-vigente | Testo in vigore dall’11 settembre 2021 |
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1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: …..omissis… [d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;] |
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: …..omissis… d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari: 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita’, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento; 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 4) dei veicoli elettrici; 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite |
Altre modifiche vengono fatte all’articolo 61 del codice della strada in materia di limiti di sagoma dei veicoli pesanti.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, vengono andati in metro in più lunghe in mezzo, passando una lunghezza totale massima di 16,50 ad una lunghezza di 18 m.
Mentre gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.
Cosa cambia invece all’articolo 116 del codice della strada in materia di requisiti per il certificato di abilitazione professionale.
| Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore | |
| Testo pre-vigente | Testo in vigore dall’11 settembre 2021 |
| Comma 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento.
[Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.] |
Comma 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento.
Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e’ necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche’ l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e’ necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonche’ l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. |
Cosa cambia invece in materia di regolamentazione della sosta e di limitazione della stessa e dell’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 158 dal codice della strada
| Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli | |
| Testo pre-vigente | Testo in vigore dall’11 settembre 2021 |
| Comma2 | |
| 2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; (998) f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione; o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite |
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; (998) f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni muniti di permesso rosa; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione; o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite |
| Comma 4 bis | |
| 4-bis. Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli. |
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| Comma 5 | |
| 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 ad euro 344 per i restanti veicoli. | 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 ad euro 344 per i restanti veicoli. |
Le novità della norma prevedo introduzione del divieto di sosta all’interno degli spazi riservati ai veicoli per il trasporto scolastico e negli spazi riservati alla sosta dei veicoli utilizzati dalle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore ai due anni.
la norma introduce anche il cosiddetto “permesso rosa” di cui dovranno essere Uniti i veicoli dell’ultima categoria menzionata.
In sostanza con questa riforma si legittima o si dà un nome giuridico, a un esperimento, ad una prassi già diffusa soprattutto nei parcheggi e nelle zone destinate alla sosta dei centri commerciali, dei centri direzionali o dei parcheggi delle strutture pubbliche o ad utilizzo pubblico.
Inoltre è di immediata applicazione, la modifica della sanzione in materia di sosta su stallo riservato a veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità di deambulazione (art. 158, comma 4-bis) come di seguito:
- Sanzione da euro 80,00 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote (pagamento entro 5 giorni 56,00, );
- Sanzione da euro 165,00 ad euro 660 per i restanti veicoli (pagamento entro 5 giorni 115,50);
Altra novità è contenuta nella modifica dell’articolo 188 in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle cosiddette “persone invalide”. Che cosa cambia.
| Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide | |
| Testo pre-vigente | Testo in vigore dall’11 settembre 2021 |
| 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344 . 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173 |
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672 . 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344 |
In buona sostanza in materia di utilizzo degli spazi destinati ai soggetti muniti dell’autorizzazione ex articolo 188 che consente la riserva della sosta in favore dei soggetti con limitata capacità di deambulazione vengono inasprite le sanzioni amministrative, prevedendo un raddoppio degli importi delle stesse.
Come detto sopra si introduce il cosiddetto permesso rosa come autorizzazione rilasciata in favore di particolari categorie di utenti della strada che potranno usufruire di appositi stalli del medesimo colore. viene introdotto l’articolo 118 bis che regolamenta la possibilità di allestire appositi spazi di colore rosa per agevolare la mobilità di questa categoria di utenti (…deboli…?) della strada.
La norma in parola non è di immediata attuazione poiché per poter usufruire di questi stalli di sosta dedicati occorre attendere una previsione regola del regolamento.
Viene stabilito un impianto sanzionatorio simile e parallelo a quello previsto dall’articolo 188.
Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni).
- Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita’ di tali soggetti secondo le modalita’ stabilite nel regolamento.
- Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalita’, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.
- Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
- Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
Altra novità è rappresentata dalla disposizione fuori codice della strada relativa alla autorizzazione alla circolazione di prova ( Articolo 98 CDS) per la quale il decreto legge 121 stabilisce che “L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, puo’ essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli gia’ muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (OBBLIGO DELLA REVISIONE PERIODICA), qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilita’ civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova”.



