Interessante sentenza sulla autonomia del reato di “fuga dal luogo del sinistro” rispetto al reato di “Omissione di Soccorso”.
La Corte d’Appello di Trieste confermava la condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di un conducente, resosi responsabile del reato di cui all’art.189, sesto comma, CdS e, tra l’altro, disponeva la sospensione della patente di guida per un anno. Veniva ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del reato di fuga, dato che il conducente che aveva cagionato il sinistro stradale era sceso dall’auto per lo stretto tempo necessario ad aiutare il ragazzo a sollevare il proprio ciclomotore e quello a fianco, del pari caduto a terra, ma poi, con la scusa di parcheggiare, si era allontanato senza permettere l’accertamento della sua identità, delle modalità del sinistro e l’individuazione del suo veicolo.
Quindi, non omissione di soccorso stradale, ma comunque, fuga dal luogo del sinistro (fuga inutile, visto che, poi, la Polizia Municipale aveva rintracciato il poco cortese conducente).
Questo fatto fornisce alla Cassazione (adita dall’interessato) l’occasione per puntualizzare ancora meglio i contenuti di questa norma del codice della strada (art. 189 comma 6) troppo spesso sottovalutata dagli operatori.
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2016 n. 53325, afferma: “Questa Corte ha più volte affermato che nel reato di “fuga”, punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez.4, 4 febbraio 2013 n.5510, Rv 254667); l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez.4, 9 maggio 2012 n.17220, Rv 252374). Si è ancora precisato che nel reato di “fuga” previsto dai commi 6 e 7 del citato art.189, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (Sez.4, 6 settembre 2007 n.34134, Rv 237239)”.
Nulla di anomalo, pertanto, nel fatto che sia stata meritata l’assoluzione per l’ipotesi di “omissione di soccorso” e –de pari- meritata la condanna per “fuga dal luogo del sinistro”.