Ai sensi dell’art. 100 del R.D. 1931, n. 773, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini; qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata. La misura della sospensione della licenza di esercizio, prevista dalla anzidetta norma, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, non necessitando quindi di specificata e aggravata motivazione.
La sopravvenuta L. 25 agosto 1991, n. 287 (recante aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), all’art. 9, comma 3, stabilisce che la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dal citato 100, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta però salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
La norma sopra richiamata è stata oggetto di una significativa valutazione giurisprudenziale da parte del TAR meneghino (Milano, sez. I, 1022/2014), che ha avuto, tra l’altro (in occasione di un ricorso proposto dal titolare di un esercizio chiuso con decreto questorile), modo di affermare: “la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all’art. 100 R.D. 1931, n. 773 citato non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. A questa stregua, deve ritenersi che l’ampia formulazione normativa vada interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all’interno dei locali utilizzati”.
Viene confermato che ci si trova al cospetto di un potere ad elevata caratura di discrezionalità, essendo fondamentale, per il suo corretto esercizio, la documentazione del fattori di pericolo e la proporzionalità della misura.
Pino Napolitano
P.AsSiamo