Quesito: indennità di vigilanza al dirigente della Polizia Municipale.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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Quesito.

Sono Comandante di un Corpo di Polizia Municipale con qualifica dirigenziale. La mia amministrazione non mi ha mai voluto riconoscere l’indennità di vigilanza prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n. 65/1986. Credo che ciò sia ingiusto e sono intenzionato a fare causa. Quali concrete possibilità di successo posso aspettarmi?

 

 

Risposta.

Non è compito nostro dire quali siano le possibilità di successo di un’azione giudiziaria nei confronti del Comune che non abbia riconosciuto l’indennità di vigilanza al Comandante della Polizia Municipale che rivesta qualifica dirigenziale, tuttavia si possono lumeggiare i termini della questione, anche a beneficio del professionista cui, del caso, intenderà affidare la tutela del diritto da Lei vantato.

Orbene l’assetto più recente della materia in trattazione si forma sulla base del parere ARAN (10/02/2014 n. RAL_1651) che, piuttosto che riconoscere espressamente la spettanza dell’indennità in parola si pone ad evidenziare l’obbligo dell’Amministrazione di prevedere anche la risorsa annuale di Euro 810,84, nel fondo per il finanziamento dell’indennità di posizione dei dirigenti.  La lettera h del richiamato parere, difatti, puntualizza: “dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l’attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l’ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell’indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996”.

Quindi, posto che l’indennità in parola appare astrattamente riconoscibile, va evidenziato che l’Amministrazione che non abbia riconosciuto tale indennità abbia ingiustamente omesso di considerare “le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale”; considerazione necessaria ai fini “della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione”.

 

Da qui la conseguenza che, una eventuale azione giudiziaria, da incardinare e coltivare innanzi al Giudice del Lavoro, avrà possibilità di successo variabili anche in relazione alle attività di valutazione sviluppate dall’amministrazione nella pesatura delle indennità di posizione (ha omesso, nel caso che la riguarda, di o stendere una valutazione sul punto o lo ha fatto?) e nell’atteggiamento di reciproca correttezza e buona fede contrattuale, oltre che della esistenza di richieste di riconoscimento in epoca anteriore alla “pesatura” più recentemente sviluppatasi.

 

Per una ricostruzione della vicenda anche agli effetti della preveniente giurisprudenza amministrativa e per la lettura del parere qui menzionato, si rimanda a quanto già pubblicato su questo sito lo scorso 12 aprile 2014 (dirigente Polizia Municipale ed indennità di vigilanza …. novità dall’ARAN)

Pino Napolitano

P.AsSiamo

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