LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN RAPPORTO ALLA SICUREZZA DEI BAMBINI

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Siamo in periodo di ferie, e di vacanze scolastiche, ma è bene, prima della riapertura, a settembre, delle scuole, conoscere, per chi è chiamato a regolare la circolazione, con particolare riguardo ai centri urbani, quali siano i criteri da seguire al fine di garantire la sicurezza dei bambini, ma anche i diritti degli automobilisti, nel rispetto delle disposizioni impartite dal codice della strada.

 Il TAR Lombardia – Milano sez. I, con la sentenza 16 luglio 2014 n. 1887, ha statuito che è illegittima l’ordinanza del comandante della polizia locale di adozione del divieto di transito per i veicoli a motore nei periodi scolastici su una strada privata prospiciente alle proprietà dei ricorrenti, considerato che il provvedimento impugnato, pur fondato sulla necessità di garantire l’incolumità e la sicurezza dei bambini delle scuole materne e dell’infanzia ivi presenti, non è supportato da alcuna istruttoria che possa giustificare una misura di così rilevante impatto per i residenti nella via interessata dal divieto di transito (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 12.9.2013, n. 921).

 

 

Nel ricorso il Comune aveva assunto l’incompetenza  (rectius, il difetto di giurisdizione) del giudice amministrativo in quanto l’articolo  37, comma 3, codice della strada stabilisce che il ricorso contro i provvedimenti di apposizione della segnaletica stradale va proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ma il TAR ha correttamente precisato che  il ricorso previsto dal citato art. 37 costituisce un ricorso gerarchico c.d. improprio, in quanto diretto ad un’autorità non dotata di un potere di supremazia gerarchica, ma soltanto di un generico potere di vigilanza: la mancata proposizione del ricorso gerarchico non impedisce di proporre direttamente il ricorso giurisdizionale, non rappresentando il primo una condizione di ammissibilità del secondo, atteso che la legge n. 1034 del 1971 “ha abolito in via generale l’onere del previo esperimento del ricorso gerarchico contro gli atti amministrativi definitivi per poter ricorrere in via giurisdizionale” (Consiglio di Stato, IV, 26 marzo 2010, n. 1778).

Nel merito della questione si evidenzia, invece, che la vicenda riguarda non un provvedimento di carattere generale, ma si riferisce alla limitazione dell’accesso con veicoli a motore alle proprietà dei ricorrenti ed è quindi relativo a un numero ben individuato di soggetti.

Pertanto, la disciplina applicabile in concreto “non è quella valevole per gli atti amministrativi coinvolgenti la generalità dei soggetti, ma quella degli atti a efficacia individuale..”.

Difatti, a fronte di una limitazione così intensa dei diritti di una cerchia di soggetti, è necessario individuare presupposti altrettanto rilevanti, in maniera tale da poter giustificare il sacrificio di posizioni giuridiche che rinvengono la loro tutela anche in ambito costituzionale.
D’altronde, pur essendo stato evidenziato che i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare sono “espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza”, è stato anche sottolineato che gli stessi possono essere sottoposti al sindacato giurisdizionale allorquando siano affetti da manifesta illogicità o irragionevolezza o da grave carenza di istruttoria: nel caso oggetto del ricorso, il provvedimento impugnato non richiama alcun tentativo di contemperamento dei vari interessi in gioco, trascurando ogni potenziale valutazione di soluzioni alternative che avrebbero potuto limitare il sacrificio per le parti ricorrenti.

di Marco Massavelli

 

P.A.sSiamo

 

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