E’ noto che è in corso la procedura di conversione in Legge, del D.L. n°90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) entrato in vigore il 25 giugno scorso.
Detta procedura si sta connotando per l’adozione, nell’apposita commissione, di appositi emendamenti.
tra questi, segnaliamo quelli che stanno riguardando l’articolo 6 del D.L. n.90/2014.
L’articolo 6 di tale Decreto Legge prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.
Il divieto trova applicazione per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, prima delle modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente, non riguardava incarichi o cariche presso organi costituzionali.
A seguito delle modifiche introdotte in Commissione è stato disposto:
- che le pubbliche amministrazioni non possono conferire i suddetti incarichi non solo in organi di governo di amministrazioni pubbliche, ma anche di enti e società da essi controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito;
- che la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito non deve essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione;
- l’obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata;
- che il divieto riguarda anche gli organi costituzionali, che si adeguano a quanto previsto dall’articolo in esame nell’ambito della propria autonomia.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo