Degni di riflessione sono gli aspetti che seguono, tratti dalla prassi delle aule di giustizia, dovendosi precisare che il procedimento delineato dalla legislazione ( speciale) vigente
( 689/8 e D.L.,vo n. 150/2011), include ogni opposizione a sanzione amministrativa
( codice della strada e non), incluse le opposizioni a cartella di pagamento, limitatamente alle ipotesi in cui la parte intende agire in sede recuperatoria, nelle forme dell’opposizione propria ed impropria.
Diversa disciplina processuale è riservata alle opposizioni a cartella regolate dagli artt 615 – 617 cpc ed alle ingiunzioni ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639 di cui dovrà dirsi separatamente.
Occorre premettere che per l’atto di costituzione in giudizio della P.A. non si ritiene vincolante il nomen di esso ( memoria, comparsa..ecc.), tuttavia, aspetto imprescindibile è costituito dalla delega conferita al funzionario ( v. artt 6 co.9; art 7 co.8) da parte del soggetto che ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione resistente
Potrà quindi comprendersi che non sono rituali, né ammissibili atti sottoscritti dal responsabile del procedimento sovente accompagnati dal visto del comandante, salvo che essi assurgano a mero atto di trasmissione alla cancelleria del giudice dei relativi allegati ( copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione), non potendo essi trovare diversa cittadinanza nel processo che si instaura a seguito della prodotta opposizione, tanto perché la costituzione in giudizio deve avvenire secondo le regole proprie del codice di procedura civile, inclusa la formazione di un fascicolo di parte, contenente l’indice degli atti prodotti, la copia per l’ufficio, per la controparte, dell’atto di costituzione in giudizio ( v. Cass.Civ. 10696/2000)
Altrettanto irrituale è l’invio dell’atto di costituzione in giudizio mediante p.e.c., ciò in quanto il procedimento telematico non è ( allo stato) previsto per i procedimenti dinanzi al giudice di pace ( v. Cass. Civ n. 20575/2020), pacificamente lo è, invece, mediante invio a mezzo posta ( v. SS.UU. civili n. 5160/09 ).
Di sicuro interesse è poi l’aspetto relativo al rispetto dei termini di costituzione in giudizio da parte della resistente P.A. in quanto destinato a riflettersi sulla ripartizione dell’onere probatorio in giudizio, sul suo assolvimento e, in definitiva, sulle sorti del giudizio.
Il rito, per come concepito dal legislatore con il D.L.vo n. 150/2011al comma 1 dell’art. 7 del d.lgs. ( c.d semplificazione dei riti), richiama il processo del lavoro che nella materia
che ci occupa non prevede le medesime scansioni del rito ordinario ( v. art 320 cpc per il Giudice di pace, omologo dell’art 183 per il Tribunale), di conseguenza alcun termine può essere concesso alla parte, sia essa ricorrente che resistente, per produrre ulteriore documentazione ovvero articolare mezzi istruttori a difesa.
In definitiva, alcun particolare problema si pone qualora la costituenda P.A. intenda affidare le proprie difese alla mera produzione di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione ( sicchè il termine di gg. 10 risulta essere ordinatorio) e siamo nella previsione di cui al comma 7 dell’art 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, come già l’art. 23 della l. n. 689 del 1981.
Diversamente accade nel caso in cui la P.A. intenda confutare le avverse difese ed eccezioni con l’articolazione di mezzi istruttori, prove documentali, nel qual caso si è al di fuori della limitata produzione di cui si è detto, pertanto occorrerà fare riferimento all’art. 416 c.p.c. ed al relativo termine perentorio di gg. 10.
Può essere di ausilio qualche esempio
La parte ricorrente si duole, nell’atto di opposizione a verbale, della mancanza della segnaletica di avviso all’automobilista circa la presenza dello strumento di rilevazione ( v. L. n. 168 del 2002, art. 4). Fatta salva l’ipotesi in cui il verbale stesso rechi la menzione di detta segnaletica, nel qual caso il verbale fa pubblica fede sul punto, superabile unicamente con la proposizione di querela di falso ( art 221 e ss, cpc), diversamente sarà onere della stessa P.A. dar prova della esistenza in loco della segnaletica, così assolvendo al relativo onere probatorio, trattandosi di un aspetto che integra gli elementi costitutivi della violazione.
Può concludersi che tutte le volte in cui l’accertamento eseguito da parte dell’organo di polizia sia consistito in attività che non sono state condensate nel verbale di contestazione, anche in ragione della complessità degli accertamenti stessi, tale attività, ai fini della difesa in giudizio, entra nella previsione del citato art 416 cpc per il richiamo operato dal comma 1 dell’art 7 del D.l.vo n. 150/2011 ( v. Cass Civ. n. 16853/16)