LA COMMISSIONE DI CONCORSO E’ VINCOLATA AD APPLICARE QUANTO PREVISTO NEL BANDO – AMMISSIBILE IL RICORSO ANCHE DI CHI NON ASPIRA AL PRIMO POSTO IN GRADUATORIA

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Il TAR Campania – Salerno, Sez. III, con sentenza n. 1522 del 18 settembre 2025, ha ribadito che,  “per ius receptum, il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, i quali resterebbero frustrati, ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; e che, quindi, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a ricavare da esse  pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1148/2019; sez. VI, n. 1788/2021; sez. III, n. 3637/2023; sez. V, n. 4123/2025; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2296/2021; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 12394/2023; sez. II, n. 16776/2023; sez. I, n. 4412/2024; n. 9982/2024; n. 11477/2024);

– d’altronde, la dianzi accreditata interpretazione letterale si rivela tutt’altro che illogica sotto il profilo della ponderazione valutativa delle prove sostenute dai candidati;

– essa riflette, infatti, una regola di azione che, seppure fondata su una disposizione non più in vigore (art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 487/1994, nella versione anteriore alla novella operata dall’art. 1 del d.p.r. n. 82/2023: «Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio»), conserva la propria valenza orientativa nel senso che «le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi» (Cons. Stato, sez. V, n. 4922/2013), e rimane, quindi, applicabile dall’amministrazione nell’esercizio del relativo potere discrezionale di elaborazione della lex specialis disciplinante l’indetta procedura selettiva.”

 Il TAR, inoltre, con la predetta sentenza ha osservato che: — alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un’altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2504/2022; sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024; Catania, sez. II, n. 3651/2024)”.

tar campania salerno sentenza n 1522 del 2025

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