
La combustione e la bruciatura delle ramaglie e dei residui vegetali nelle pratiche agricole non è reato
Il decreto Legge 24/06/2014 n. 91 ha modificato L’art. 256 bis inserendo il comma 6 bis del D.lgs. n. 152/2006 precisando che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti introdotte dalla Legge n. 6/2014.
La modifica apportata al Decreto Legislativo precisa che la combustione di materiale agricolo e forestale può avvenire senza incorrere nella sanzione penale a determinate condizioni e cioè che la combustione deve avvenire per piccoli cumuli che non eccedono i tre metri steri e solo a determinati orari. La modifica rimanda ai Sindaci l’individuazione delle aree del territorio comunale, degli orari e dei periodi dell’anno in cui sarà possibile effettuare tale attività. C’è da precisare che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e quindi soprattutto durante il periodo estivo, sarà sempre vietato bruciare i residui vegetali. E’chiaro che adesso spetterà alle singole Amministrazioni comunali regolamentare nei dettagli in ogni singolo territorio la materia rispettando ovviamente le diretti vedi ogni singola Regione per la prevenzione dei rischi derivanti dagli incendi boschivi.
La norma tende ad eliminare una punizione eccessiva per quei piccoli agricoltori che si vedevano costretti a conferire nel circuito dei rifiuti materiali normalmente smaltiti direttamente nei fondi agricoli attraverso l’incenerimento e legalizza una pratica agricola diventata ormai consuetudinaria nel corso dei decenni che era vietata a prescindere dalle quantità di residui che venivano incenerite.
Art. 14 comma 8 lett. B) D.L. 91/2014
b) all’articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

P.A.sSiamo
Angelo di Perna



