DOMANDA: Come intervenire per rimuovere un’auto da tempo abbandonata (vetri rotti, ruote sgonfie …) su una strada, ed eventualmente sanzionare il proprietario?
Si precisa, però, che l’ auto è sì abbandonata, ma ancora con le targhe e con le parti essenziali per l’uso o la conservazione.
RISPOSTA:
Il veicolo non presenta le caratteristiche di cui all’art.1 del D.M. 22 ottobre 1999, n. 460.
Nel caso di specie, si applichi l’art. 159, comma 5, del Codice della Strada:
<<Gli organi di Polizia possono altresì procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati>>.
Trattasi di una speciale misura di rimozione riferita non alla violazione di precetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, ma relativi allo stato del veicolo. Appunto ad una situazione di presunto abbandono.
Al riguardo, si rilevi pure che l’organo di polizia ha la più ampia discrezionalità per desumere lo stato di abbandono.
In conclusione, perché possa procedersi alla rimozione, sarà sufficiente che ci sia fondato motivo che il veicolo sia abbandonato.
Le procedure per l’affidamento in custodia, la cancellazione dal P.R.A. e la rottamazione, sono definite dal D.M. n. 460/99.
A questo punto:
Decorsi inutilmente 60 gg. dalla notificazione, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell’art. 923 del c.c.
All’accertamento dello stato di abbandono (cioè decorsi inutilmente i 60 giorni) conseguono le sanzioni previste dagli artt. 231 e 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, ovvero dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 2, del D. Lgs. 209/2003.
Il verbale di occupazione è trasmesso al centro di raccolta per l’attivazione delle formalità di radiazione e demolizione del mezzo.
Ovvero, nel caso in cui il proprietario non sia identificato:
Trascorsi 60 gg. dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del verbale di ritrovamento del veicolo in stato di abbandono, si redige il verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell’art. 923 del c.c.
Quest’ultimo sarà trasmesso al centro di raccolta dove il veicolo è stato depositato per l’attivazione delle formalità di radiazione e demolizione.
Quanto alle sanzioni, come già detto sopra, si applica, alternativamente, il D. Lgs. n. 209/2003, ovvero il D. Lgs. n. 152/2006.
I veicoli classificati M1 (veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente), i veicoli classificati N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3, 5 tonnellate), e i veicoli a tre ruote, ad esclusione della categoria L5 , rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 209/2003.
In questo caso, la sanzione per l’abbandono del veicolo fuori uso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, è da euro 1.000,00 a 5.000,00 (PMR euro 1666,67).
I veicoli a tre ruote categoria L5, i motoveicoli, i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone superiori ad 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente), i veicoli classificati N2 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massimo superiore a 3, 5 tonnellate), i motoveicoli, i rimorchi e le macchine agricole, rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006.
In questo caso, la sanzione per l’abbandono del veicolo fuori uso, può essere amministrativa o penale.
Si applica la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 255 comma 1, da euro 105,00 a 620,00 (PMR euro 206,67), quando il veicolo è abbandonato da un comune cittadino privato.
Si applica la sanzione penale, di cui all’art. 256, comma 2, quando il veicolo è abbandonato da un titolare di impresa o responsabile di ente:
a) arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600,00 euro a 20.000,00, se si tratta di rifiuto non pericoloso;
b) arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600,00 euro a 20.000,00 euro se si tratta di rifiuto pericoloso.
di Gaetano Alborino
P.A.sSiamo