L’ESPERTO AMBIENTALE RISPONDE. – A cura di Gaetano Alborino

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Quale sanzione applicare per l’inosservanza di una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti? E’ corretto, in questo caso, applicare l’art. 650 del C.P.

Risposta:

L’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente) stabilisce che <<chi viola i divieti di cui ai commi 1 e 2  (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti) è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate>>.

L’art. 255, comma 3, del predetto decreto, stabilisce:

<<Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, … … è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno>>.

Dunque, per espressa previsione normativa, l’inosservanza dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti è punita ai sensi dell’art. 255, comma 3, del Codice.

Di contro, non è corretto applicare l’art. 650 del C.P.

Quest’ultimo, invero, costituisce una norma incriminatrice avente natura sussidiaria, ossia che trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’autorità non sia sanzionata da alcuna altra norma penale, processuale o amministrativa. 

A cura di Gaetano Alborino


P.A.sSiamo

 

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