Indipendenza ed autonomia dell’Obbligazione Solidale.

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Componendo un contrasto tra le sezioni semplici proprio in merito alla natura dell’obbligazione del coobbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6 e sulla possibilità di differenziare gli effetti estintivi dell’obbligazione di pagamento secondo che questa venga meno per la morte dell’obbligato principale o per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di quest’ultimo nonché, sulla permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell’obbligato solidale, dell’azione di regresso nei confronti del trasgressore che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell’illecito, le Sezioni unite – con sentenza n. 22080 del 2017 – hanno chiarito che:

  • la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non assolve una generica funzione di garanzia, ma persegue uno scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione;
  • l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione all’autore materiale del fatto sanzionato; solo la morte dell’autore della violazione produce il venir meno in radice dell’interesse dello Stato ad accertare la responsabilità anche nei confronti degli obbligati in solido;
  • l’art. 6 è disposizione volta a facilitare la riscossione a prescindere dall’effettiva insolvenza dell’obbligato principale. L’amministrazione ha il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta.
  • la L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 primo, non impone di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali.
  • la possibilità per il coobbligato, che abbia provveduto al pagamento della sanzione, di esercitare il regresso verso gli altri obbligati non consente di ravvisare una relazione di accessorietà tra le distinte obbligazioni anche nei rapporti con l’amministrazione: il regresso opera ad un livello esclusivamente privatistico in vista del riequilibrio interno del peso economico della sanzione e non attinge il rapporto tra l’Amministrazione e tutti i soggetti chiamati a rispondere della violazione, né è elemento che depone per la natura dipendente ed accessoria dell’obbligo solidale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6; il regresso a favore del solvens già obbligato solidalmente, non inquadrandosi nello schema della surrogazione legale ex art. 1203 cod.civ., n. 3, opera al riparo dall’eccezione di estinzione per mancata notifica nel termine di legge: l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione.

Il principio di autonomia tra le distinte obbligazioni del trasgressore e del responsabile solidale è stato confermato, tra le tante, da Cass. n. 11774 del 2019, anche per l’ipotesi in cui l’obbligazione principale si sia estinta per intervenuta prescrizione del diritto, da Cass. n. 40099 del 2021 con riguardo all’ipotesi del verbale di accertamento e della successiva ordinanza-ingiunzione notificati esclusivamente alla società quale coobbligata in solido e non anche ai diretti responsabili della violazione nonché da Cass. n. 3696 del 2022 con riguardo al caso dell’applicazione, ab initio, della sanzione amministrativa, nei soli confronti del responsabile solidale (e non anche dell’autore materiale – vero o presunto – dell’illecito).

Questi principi sono stati ripresi e confermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza del 5 agosto 2022 n. 24390, così confermandosi che l’estinzione della sanzione nei confronti dell’autore dell’illecito non preclude l’azione nei confronti del responsabile solidale.

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