Indennità finanziaria a titolo di ferie non godute

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La Corte di Giustizia Europa, sezione prima, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeO e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 288,pag. 9), ha dichiarato che il citato articolo “deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui al procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo di ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato”.

 

VINCENZO SMALDONE

 

P.A.sSiamo

 

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