Uno dei tipici comportamenti tenuti dall’automobilista perfetto “volpino” nell’approssimarsi ad un incrocio semaforizzato, è quello di utilizzare la corsia di canalizzazione che appare più sgombra da veicoli per effettuare l’attraversamento dell’incrocio più volocemente.
Ora, a parte che la canalizzazione è funzionale ad una corretta disciplina dei flussi, ma a che serve utilizzare la corsia a destra, se poi si ha intenzione di svoltare a sinistra?
Serve a fare prima, ovviamente, sennò che volpino è?
Ecco, dopo esserci arrovellati sul cui prodest, diamo conto di Cass. civ. sez. VI-2, 09/02/2021, n. 3045, che ribadisce che no, proprio non si può.
La manovra di svolta a sinistra non può essere consentita, dovendo il conducente osservare le prescrizioni della segnaletica riguardanti la corsia ove era posizionata la sua vettura, mentre è irrilevante che il veicolo abbia svoltato allorquando il semaforo di altra corsia
emetteva la luce verde, configurandosi comunque la violazione degli artt. 146, comma secondo, e 41 CDS, oggetto di contestazione.
Infatti, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla segnaletica orizzontale.
Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata.
Il conducente che si trovi nella corsia in favore della quale la luce semaforica è rossa deve attendere sulla linea di arresto, non potendo svoltare solo perché la freccia direzionale della corsia di svolta, da lui non occupata, sia verde.
Così elementare, così chiaro, che quasi non si capisce perchè debba essere necessaria una sentenza della Cassazione.