Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica.

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L’ Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito proposto da un contribuente ha reso parere per l’imposta da applicarsi al rilascio di copie   per via telematica.

La risposta fornita con parere n. 170 del 6 aprile 2022 oltre a contenere una disamina sull’ impianto normativo di riferimento stabilisce i principi per il rilascio delle copie informatiche:

  • l’imposta di bollo è “dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, ai sensi del citato articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, “se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014.
  • I documenti che, non posseggono le  caratteristiche di cui al punto precedente  scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
  • Risposta_170_06.04.2022

 

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