IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE – PARERE ANAC – CONDIZIONI

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Con parere n. 33 , approvato dal Consiglio dell’Autorità l’8 ottobre 2025, l’ANAC , esprimendosi su una richiesta di parere avanzata da un’Amministrazione Comunale, ha precisato l’area di applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 2021 che consente l’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo a società o Associazioni sportive senza scopo di lucro, derogando all’evidenza pubblica.

L’ANAC ha ritenuto che “ l’’art. 5 del d.lgs. 38/2021 – contemplante una modalità di affidamento in deroga all’evidenza pubblica – deve essere letto in maniera coordinata con le norme del d.lgs. 36/2023, dettate in recepimento delle direttive appalti e concessioni del 2014, nonché con le disposizioni degli articoli 4 e 6 dello stesso d.lgs. 38/2021 e ritenuto, quindi, applicabile solo in via residuale rispetto ai citati articoli 4 e 6, esclusivamente in presenza delle specifiche e delimitate circostanze ivi previste, opportunamente motivate dall’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dello stesso art. 5.

Più in dettaglio, considerato che la previsione in esame fa espresso riferimento

all’affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo, con ciò derogando all’evidenza pubblica, ai fini dell’applicazione della stessa, va precisato che:

(i) sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare;

(ii)  all’ente locale deve pervenire una sola proposta in tale senso;

(iii)   la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali;

(iv)  la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile;

(v) il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’art. 14 del Codice.

In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, inoltre, l’ente locale deve garantire la conoscibilità del progetto presentato, mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet.

Pertanto, fermo quanto sopra, l’art. 5 citato va inteso come norma residuale del sistema degli affidamenti in esame (da effettuare ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 38/2021), in quanto applicabile esclusivamente nel caso in cui una sola Associazione o società sportiva senza fini di lucro, presenti di propria iniziativa all’Ente locale un progetto preliminare per la rigenerazione, la riqualificazione, l’ammodernamento e la successiva gestione di un impianto sportivo (non più adeguato alle sue esigenze funzionali), con il precipuo fine di favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Inoltre, posto che l’applicazione della norma determina una deroga all’evidenza pubblica e può giustificarsi esclusivamente in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste, tale applicazione deve essere opportunamente motivata dall’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti, come sopra illustrati.

In relazione a quanto sopra osservato, ritenuto che la disposizione dell’art. 5 del d.lgs. 38/2021, presenta una formulazione non chiara e che, ove applicata in via generalizzata e in assenza dei prescritti presupposti ivi stabiliti, può determinare una violazione dei principi, anche di derivazione comunitaria, di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, questa Autorità si riserva di adottare in materia le iniziative che riterrà più opportune al fine di definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma, in coerenza con le previsioni del d.lgs. 36/2023 e delle direttive appalti e concessioni del 2014.”

L’ANAC ha pure specificato che le norme di riferimento (d.lgs. 38/2021 e successive modifiche) riguardano anche gli impianti scolastici

Parere funzione consultiva n. 33 del 8 ottobre 2025

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