Il T.A.R. Puglia, con Sentenza del 10-10-2022, n. 1345, ha castigato un comune per non aver adottato la comunicazione 10 bis, prima di rigettare alcune istanze di collocazione di impianti pubblicitari. Per il Collegio “la norma di cui all’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 impone alla Pubblica amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l’obbligo di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. … Il mancato dialogo predecisorio ha impedito alla stessa società di apportare un fattivo contributo dialettico al procedimento, individuabile non solo nella localizzazione alternativa degli impianti pubblicitari, ma anche nel porre in risalto la insufficienza di per sé delle ragioni di diniego, cristallizzate nel lapidario richiamo alla contrarietà delle proposte progettuali rispetto agli artt. 1, 17 e 23 del P.G.I.P., nonché agli artt. 17 e 23 del D.Lgs. n. 295 del 1992”.
impianti pubblicitari e preavviso di rigetto
Pubblicità