Massima
Il Comune può disciplinare anche in modo rigoroso gli impianti pubblicitari, prevedendo limiti, divieti per determinate tipologie, dimensioni massime, distanze minime e forme di contingentamento, purché tali prescrizioni non si traducano in un divieto assoluto e generalizzato dell’attività pubblicitaria e siano giustificate dalla tutela della sicurezza della circolazione, del decoro urbano e dei valori storici, culturali e paesaggistici del territorio. Tali limitazioni non comportano, di per sé, violazione dell’art. 41 Cost. Le relative scelte costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e, ove involgano valutazioni specialistiche, anche tecnica, sindacabile nei limiti dell’errore, dell’illogicità, della manifesta irragionevolezza, dell’incongruenza o dello sviamento.
La disciplina introdotta nel 2026, che prevede la SCIA al SUAP per la collocazione dei mezzi pubblicitari nei casi stabiliti dalla legge, non elimina il potere regolamentare del Comune né consente l’installazione di impianti in contrasto con l’art. 23 C.d.S., con il D.P.R. 495/1992 o con i regolamenti comunali e dell’ente proprietario della strada.
Pur riconoscendo la potestà regolamentare è necessario che le norne siano ragionevoli e proporzionate e non si risolvano in un divieto assoluto e generalizzato dell’attività pubblicitaria. Il relativo esercizio della discrezionalità amministrativa, e tecnica ove ricorrano valutazioni specialistiche, resta soggetto al sindacato giurisdizionale nei limiti propri di tali valutazioni.
Un regolamento comunale può vietare cartelli e insegne su palo nel centro storico senza comprimere illegittimamente la libertà d’impresa? È questo uno dei profili affrontati dalla sentenza, che esamina il rapporto tra l’interesse degli operatori a utilizzare gli spazi pubblicitari e il potere dell’Amministrazione di disciplinarne l’inserimento nel territorio.
La controversia nasceva dall’impugnazione di un regolamento che fissava limiti alle dimensioni e alle distanze degli impianti, escludeva alcune tipologie e dettava prescrizioni più restrittive per il centro storico. Gli operatori ne contestavano la proporzionalità, denunciando anche la lesione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, riconoscendo la legittimità delle scelte comunali.
Il punto merita attenzione perché la pubblicità stradale coinvolge interessi che non si esauriscono nel rapporto tra impresa e destinatari del messaggio. Dimensioni, ubicazione e caratteristiche di un impianto incidono sulla sicurezza della circolazione e sull’aspetto dei luoghi; nei centri storici si aggiunge l’esigenza di preservare un contesto che può risultare alterato anche dalla somma di interventi singolarmente modesti.
Da qui la possibilità per il Comune di individuare le aree nelle quali ammettere gli impianti, differenziarne la disciplina e stabilire distanze, dimensioni massime o limiti numerici. La disponibilità degli spazi, del resto, non è illimitata. Il contingentamento non costituisce quindi, per il solo fatto di essere previsto, una lesione della libertà d’impresa: ciò che deve essere valutato è il rapporto tra la restrizione introdotta e l’interesse pubblico che la sorregge.
Nella vicenda esaminata assume rilievo la distinzione tra l’esclusione di determinate forme pubblicitarie e la sostanziale eliminazione dell’attività. Il divieto di cartelli e insegne su palo nel centro storico è stato ritenuto ammissibile perché lasciava agli operatori la possibilità di ricorrere a soluzioni meno invasive. La disciplina, pur rigorosa, non precludeva ogni forma di comunicazione pubblicitaria.
Il giudizio sulla legittimità del regolamento richiede dunque di considerarne gli effetti concreti. Una prescrizione severa può essere giustificata dalle caratteristiche dei luoghi; una limitazione apparentemente circoscritta può invece risultare sproporzionata se, nel contesto in cui opera, impedisce di fatto qualsiasi installazione. La libertà di iniziativa economica non attribuisce il diritto di collocare un impianto in qualunque punto del territorio, ma impone che il sacrificio richiesto all’operatore trovi una ragione nell’interesse pubblico perseguito.
Anche il richiamo alla discrezionalità comunale va inteso in questa prospettiva. Le scelte di localizzazione e quelle relative alle caratteristiche degli impianti appartengono alla sfera amministrativa e possono implicare valutazioni tecniche. Il giudice non è chiamato a riscrivere il regolamento secondo la soluzione che reputi preferibile; può però verificarne errori, travisamenti, illogicità, incongruenze, manifesta irragionevolezza o sviamento. Resta quindi un controllo effettivo sul modo in cui il potere è stato esercitato.
Su un piano distinto si colloca il tema della SCIA al SUAP, richiamato in relazione alla disciplina del 2026. Nei casi in cui la legge consente di ricorrere alla segnalazione, la semplificazione dell’adempimento procedurale non fa venir meno i requisiti richiesti per l’installazione. L’operatore deve comunque confrontarsi con l’art. 23 del Codice della strada, con il D.P.R. 495/1992 e con le disposizioni regolamentari applicabili.
Il regolamento comunale conserva pertanto rilievo anche quando l’attività sia soggetta a SCIA. Se la strada appartiene a un ente diverso dal Comune, occorre inoltre rispettare le competenze e le prescrizioni dell’ente proprietario, nonché le forme di coinvolgimento previste dalla disciplina applicabile. La collocazione di una strada all’interno del territorio comunale non esaurisce, da sola, la questione delle competenze.
Restano altresì fermi gli eventuali titoli richiesti per la tutela dei beni culturali e del paesaggio. Per gli organi di polizia stradale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, il controllo non può quindi arrestarsi alla presenza della segnalazione: deve riguardare anche la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato, con particolare attenzione a ubicazione, dimensioni, distanze e sicurezza della circolazione.
L’interesse operativo della pronuncia risiede soprattutto nel criterio con cui leggere le restrizioni comunali. L’Amministrazione può adottare una disciplina esigente, anche differenziata per zone, ma deve poter ricondurre le proprie scelte a esigenze pubbliche concrete e a un rapporto proporzionato tra tutela e sacrificio imposto. Per l’operatore, la verifica della conformità dell’impianto resta un passaggio necessario prima dell’installazione, quale che sia il regime procedurale previsto.



