Illegittime le tariffe della ZTL di Roma Capitale: difetto di istruttoria e sistema in tilt. Di Pino Napolitano

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I provvedimenti limitativi della circolazione stradale sono espressione di scelte discrezionali della pubblica amministrazione non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza. Questo è un principio consolidato in giurisprudenza amministrativa, ma resta pur sempre un principio che va misurato in concreto, questo emerge dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 03/03/2015, n. 3666, in ordine alla impugnativa delle nuove tariffe determinate dalla Giunta Comunale Capitolina, per gli accessi alle ZTL.

Invero le cifre di riferimento sono significative (per chi ne abbia curiosità legga l’allegata sentenza), tuttavia i giudici non ritengono che esse siano ingiuste “ex se” ma solo in quanto non emergenti da una adeguata istruttoria.

Il Tar, in definitiva, nell’accogliere il ricorso fa leva sui seguenti motivi: “…in questa sede non si contesta all’amministrazione comunale di avere inteso perseguire un obiettivo politico di mobilità nel predetto momento storico né si giudicano inadeguate per eccesso le tariffe indicate, ma si ribadisce che il potere discrezionale dell’amministrazione di fissare le tariffe deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’agire amministrativo e, quindi, l’esercizio del predetto potere deve essere fondato su di un’adeguata e completa istruttoria e deve rispondere ai criteri della logicità e della proporzionalità della misura rispetto al fine perseguito. E, quanto all’istruttoria, la stessa, in particolare, al fine di adempiere correttamente alla finalità cui è preordinata, deve necessariamente precedere l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione e deve, altresì, essere agevolmente ricostruibile anche nella presente sede giurisdizionale. Nella fattispecie non risulta che la predetta istruttoria sia stata in concreto realizzata da parte dell’amministrazione né risulta che siano state prese in considerazione tutte le variabili incidenti nella definizione della tariffa avuto specifico riguardo proprio alla problematica inerente al trasporto pubblico”.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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