Nel segno dell’interesse alla materia edilizia, i nostri autori, sollecitati da diversi lettori, trattano -in più riprese- il tema della rilevanza -agli effetti punitivi- delle strutture precarie.
Pertanto, accanto alla bella lettura proposta da Michele Orlando (Strutture precarie, roulottes e permesso di costruire) si propone oggi, sullo stesso tema, il taglio -nello stila icastico e pungente che gli è proprio- del mitico Presidente Michele Pezzullo.
La Redazione.
“Interessante sentenza della Corte di Cassazione in ordine al titolo autorizzatorio richiesto per la installazione di strutture mobili, poggiate su gomma, destinate ad uso abitativo.
La Sez. III Penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 10504/15 del 22 gennaio 2015, depositata il 12 marzo, ha stabilito che è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva, con violazione dell’art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, allorquando, in assenza di permesso di costruire, vengono installate su un suolo strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, destinate ad uso abitativo, come nel caso di case prefabbricate munite di ruote gommate, ancorchè montate su ruote e non infisse stabilmente al suolo, ma utilizzate in modo continuativo.
Il fatto fu accertato in provincia di Trapani, ove era stata realizzata un’opera edile, in assenza di titolo edilizio, consistente in una recinzione di un fondo con rete metallica e cancello, un vialetto in cemento, una piattaforma in conglomerato cementizio, un pergolato aperto, senza creazione di volumi o superfici, e con la sistemazione sul terreno di due roulottes.
Avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani in data 12.10.12, fu presentato ricorso alla Corte di Appello di Palermo che, con sentenza del 5.3.2014, riformava parzialmente la precedente sentenza condannando il proprietario del manufatto solo per la collocazione sul terreno delle due roulotte.
In buona sostanza, la Corte, esaminati gli atti ed i motivi del ricorso, con la sentenza citata ha assolto il ricorrente in ordine alla realizzazione del pergolato aperto, rilevando l’irrilevanza penale della struttura che non necessitava di alcun permesso di costruire.
Quanto alle opere di recinzione, costruzione del vialetto e piattaforma in cemento, ha dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione perché, al momento dell’accertamento, le opere risultavano essere state realizzate da diverso tempo.
Mentre, per la collocazione delle due roulottes e per le modalità di installazione, destinate al soddisfacimento di esigenze abitative durevoli, la Corte ha condannato il ricorrente per violazione dell’art. 44, comma 1, D.P.R. 380/2001, perché sprovvisto del prescritto permesso di costruire.
In pratica la Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 3, comma 1, lett. e), considera “interventi di nuova costruzione” quelli che comportano una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio quali quelli indicati al punto 5 “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.
Ha rilevato, infine, la Suprema Corte che per la nozione di installazione non è richiesto che l’opera sia “infissa” al suolo, ma è sufficiente che essa sia “stabilmente appoggiata”, ricordando che con consolidata giurisprudenza la stessa Corte di Cassazione (citando ex multis la sentenza della “Cassazione Penale Sezione III sentenza n. 25015 del 23.3.2011”), ha ritenuto configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva per installazione, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e strutture mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.
A tal fine, dai rilievi fotografici che erano allegati agli atti del processo, emergeva senza alcun dubbio che le due roulottes erano destinate ad esigenze abitative durature e, pertanto, la Corte concludeva che la disposizione delle predette strutture determinava una significativa modifica dello stato dei luoghi con “notevole impatto sull’ambiente” e necessitava de prescritto permesso di costruire.
Michele Pezzullo
P.A.sSiamo