Il verbale carente della indicazione dello sconto del 30% non è illegittimo.
Per effetto della riforma di cui al D.L. n. 69 del 2013, art. 20, comma 5 bis, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98 del 2013, l’art. 202 C.d.S., comma 1, prevede che, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 210, comma 3, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
All’esito della riforma di cui all’art. 20, comma 5 bis, lett. b), nn. 1) e 2), del citato D.L., come convertito, ai sensi dell’art. 202 C.d.S., comma 2, il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
L’art. 383, comma 2, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, la cui formulazione originaria è rimasta immutata, stabilisce, per qualsiasi ipotesi di riduzione, che l’accertatore debba fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
Secondo Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-10-2022, n. 28724 l’avviso in ordine all’indicazione dei tempi per usufruire dei pagamenti ridotti non costituisce condizione di validità del verbale di contestazione.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l’autore dell’illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell’obbligazione, anche con riferimento al temine di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta giorni, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell’amministrazione secondo la previsione di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3, u.c., la quale riguarda la diversa ipotesi dell’indicazione al destinatario del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo.
Ne deriva che non determina lesione del diritto dell’interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza-ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente impugnabile) è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all’amministrazione irrogante l’intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del 17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del 24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 11/05/2001).
Pertanto, il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta – qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione – non impone che al trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo quest’ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell’organo accertatore.
Con l’effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco all’illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità intrinseca del verbale di contestazione.