Le multe elevate dagli ausiliari del traffico per aver sostato senza pagare il ticket per il parcheggio, se non è specificata la qualifica del verbalizzante, sono da annullare. Non basta, infatti, per la validità del verbale, la mera indicazione della qualificazione dell’operante quale “ausiliario del traffico”, occorrendo invece che la violazione sia accertata da un soggetto specificamente abilitato, con un provvedimento amministrativo ad hoc, la cui dimostrazione, incombe sull’ente. Lo stop alle contravvenzioni arriva dal Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1197/2014, che ha annullato la multa elevata da un ausiliario del traffico nei confronti di un automobilista, per aver sostato in un’area parcheggio, munita di dispositivi di controllo, senza pagare il ^parcometro^.
Per il giudice toscano, il ricorso del ricorrente, rigettato in primo grado dal giudice di pace, va accolto poiché, l’amministrazione comunale non ha fornito la prova che il verbalizzante (dipendente della società appaltatrice cui il comune ha affidato la gestione delle aree di parcheggio nel territorio) fosse abilitato, con specifico provvedimento, e dunque legittimato all’accertamento dell’infrazione e munito di potere sanzionatorio.
Difatti, ha ricordato il Tribunale, la legge n. 127/1997, all’art. 17 (commi 132 e 133) dispone che i comuni possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti dell’amministrazione o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, ma tali poteri di accertamento e sanzionatori non possono ritenersi una conseguenza automatica dell’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi, poiché occorre un apposito provvedimento del sindaco.
Salvatore Schiavone