Consiglio di Stato sez.III SENTENZA N. 06202 del 13 ottobre 2020
La cittadina straniera, titolare di un esercizio pubblico adibito a centro massaggi, aveva presentato istanza alla Questura di Milano per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con proprio decreto l’Autorità questorile respingeva l’istanza con la motivazione che dalle indagini effettuate risultavano “riscontri oggettivi” di una situazione ostativa al rilascio del titolo in quanto quale intestataria di un esercizio pubblico adibito a centro massaggi, agevolava, favoriva e sfruttava la prostituzione di ragazze addette ai massaggi.
L’art. 5, co. 5 del TU sull’immigrazione prescrive che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…”
La disposizione è integrata e chiarita dal comma 3 dell’art. 4 del medesimo decreto secondo cui “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero … per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Proprio come nel caso della richiedente, che quale titolare di un centro massaggi aveva agevolato, favorito e sfruttato la prostituzione delle ragazze addette all’attività.- a nulla rileva che la cittadina straniera sia legata da vincoli familiari sul territorio Italiano, in quanto questo diritto recede davanti all’interesse pubblico generale dell Ordine e della Sicurezza Pubblica.
Il Consiglio di Stato , sez. III , con sentenza n.15/03/2019 , n. 1716 ha stabilito che sul rapporto tra interesse pubblico e diritti soggettivi l’amministrazione deve fare una valutazione della pericolosità dello straniero e, in presenza di gravi condotte maturate in ambito di violenza domestica, ma foriere di pericolo per l’intera collettività, l’esistenza di vincoli familiari e la lunga permanenza sul territorio nazionale non possono essere considerate prevalenti sulle esigenze di sicurezza pubblica”.