Con sentenza 28 novembre 2025, n. 2638, il TAR Sicilia-Palermo, Sezione II, ha ritenuto che il PIAO non sia impugnabile in quanto è atto privo di rilevanza esterna, come si evince dalla lettura dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Il PIAO è finalizzato all’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, contenendo l’indicazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione di esso, il che ne evidenzia la valenza endo-organizzativa e la natura programmatica con efficacia vincolante per gli Uffici, ma priva di rilevanza esterna.
In altri termini, se con il PIAO devono essere effettuate le scelte di natura macro-organizzativa tra le varie modalità di reperimento del personale messe a disposizione dall’ordinamento, sì che l’avvio del procedimento di reclutamento assume una dimensione attuativa di quanto “a monte” deliberato dall’organo politico-amministrativo, ciò non significa che tale vincolo contenutistico assuma rilievo esterno all’Amministrazione, esso infatti semplicemente si pone come prescrizione conformativa per la sola Amministrazione che lo ha adottato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5490; in termini, da ultimo, anche TAR Lazio, sez. IV, 25 febbraio 2025, n. 4206 e sez. III, 23 aprile 2025, 7973).
Nel caso esaminato dal Collegio era stata prevista nel PIAO una progressione verticale, ma tale previsione non può tradursi in un diritto tutelabile per il dipendente.
Infatti, l’aspirante alla progressione verticale sarà legittimato a contestare gli atti di indizione della selezione, efficaci erga omnes, quando saranno adottati, ma non anche il piano triennale, per quanto esso abbia previsto un ordine di priorità tra le modalità con cui l’Ente può provvedere alla provvista di personale.
TAR SICILIA PALERMO SEZ II SENTENZA 2638 DEL 2025



