Il mutamento della qualificazione del fatto, in autotutela, salva verbale ed ingiunzione.
L’autotutela amministrativa, di natura conservativa, è pacificamente ammessa anche con riguardo alle sanzioni amministrative, a condizione che il fatto illecito (presunto) accertato nella sua naturalezza, non venga mutato con l’atto che, emendando da errori il precedente, lo annulla e lo sostituisce. In buona sostanza, in tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all’originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi, soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’accertamento, sulla base della quale l’ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purchè non sia posto a fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l’addebito in relazione all’unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Da qui:
- L’autorità amministrativa decidente, può riqualificare il fatto nella norma correttamente da applicare al caso concreto;
- L’ufficio da cui dipendono gli accertatori possono riqualificare il fatto e farlo ricadere nella norma corretta, sostituendo il primo verbale con il secondo.
Le attività di cui ai capi 1) e 2) si possono fare se e soltanto se il fatto storico e naturalistico non venga mutato, rimodellato ricostituito. Ciò in quanto una modifica di questo tipo sarebbe lesiva del diritto di difesa e renderebbe illegittimo il tutto (Cass. n. 6638/2007; Cass. n. 4725/2016; da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2021, n. 24082)


