DECRETO GREEN PASS BIS TER O QUATER….? OPS MI SONO PERSO! …INTANTO ATTENDIAMO L’USCITA DI DIRTY DANCING 3

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Nella Gazzetta Ufficiale del 8  ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto legge 139/2021.

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139  [Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. – GU Serie Generale n.241 del 08-10-2021 (Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021)]

Si tratta del decreto green pass bis ter o quater di cui ormai si sono persi i conti….!

La norma contiene una serie di disposizioni relativi relative alle modalità di svolgimento delle attività pubbliche e private.

Partiamo dalle disposizioni in materia di spettacoli aperti al pubblico e di eventi e competizioni sportive e di discoteche.

Le nuove regole prevedono che, in zona gialla, laddove esistano o possono essere previste particolari limitazioni alle svolgimento delle attività produttive, queste attività di intrattenimento e svago possono essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 m tra partecipanti che non siano abitualmente conviventi.

Stesso obbligatorietà della distanza interpersonale vale anche per il personale operante nelle predette strutture.

Per quanto alle modalità di accesso a queste attività viene confermata la modalità esclusiva della esibizione della certificazione verde COVID-19 cosiddetto “GREEN PASS”.

Vengono stabilite norme in relazione alla capienza che non può superare il 50% di quella massima autorizzata. In tale contesto l’attività di vigilanza dovrà essere necessariamente preceduta dall’acquisizione delle licenze di agibilità dei locali ove sono individuate le capienze massime e da tale valore dovrà essere determinato il 50%.

Una disciplina speciale è prevista nei casi di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono o in strutture appositamente destinate ad ospitare tali eventi oppure in strutture e generalmente destinate a competizioni sportive (ad esempio stadi o palazzetti).

In queste circostanze gli organizzatori dovranno produrre all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione dell’evento una documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, costituente il cosiddetto “protocollo covid” generalmente rappresentato da planimetrie, relazione e un manifesto contenente le regole che saranno seguite.

Laddove è previsto l’intervento della commissione comunale di vigilanza tale documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo della predetta commissione la quale ne tiene conto ai fini della valutazione della propria competenza.

Per quanto invece riguarda le discoteche o locali assimilati queste attività sono consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali adottate. Anche in questo caso l’accesso è consentito solo ai soggetti muniti di “GREEN PASS” per i quali occorrerà un tracciamento all’accesso delle predette strutture.

Sono stabilite inoltre regole sulle misure e limitazioni per la partecipazione del pubblico agli eventi alle competizioni sportive di livello agonistico.

In particolare, in zona gialla, la capienza massima consentita non potrà essere superiore al 50% di quella autorizzata, se all’aperto, ed al 35% ,se al chiuso. In zona bianca invece questo limite è del 75% all’aperto e del 60% al chiuso.

Il decreto reca inoltre disposizioni in materia di modalità di verifica del possesso del “GREEN PASS” nel settore pubblico e il settore privato.

Per quanto riguarda il settore privato  e pubblico, il  decreto legge 52/2021 come convertito con modificazioni già stabiliva l’obbligatorietà per chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato di esibire la certificazione verde ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Il decreto legge attuale introduce una ulteriore specificazione relativa alla modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi il settore pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro

Si dà la possibilità al datore di lavoro di richiedere ai lavoratoti, in ogni momento e  per specifiche esigenze organizzative , la comunicazione di non essere in possesso del Green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

Pertanto i lavoratori sono chiamati a rendere questa comunicazione, e quindi ad informare il datore di lavoro sul fatto di essere sprovvisti di questa certificazione, con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative del datore di lavoro che dovrà eventualmente sostituire temporaneamente l’assenza del lavoratore.

Questa ultima previsione normativa a giudizio dello scrivente presenta una profonda caratteristica di ragionevolezza poiché basata sui principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto ed in particolare nello svolgimento e nel rapporto sotteso al contratto di lavoro.

DL 139 2021

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