Il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima del reato di omicidio stradale determina la riduzione di pena per il reo.
Nelle prime ore del mattino del (Omissis) l’imputato, alla guida dell’autoveicolo (Omissis) sul quale erano trasportai B.B., C.C. e D.D., stava percorrendo viale (Omissis) in direzione dell’abitato di (Omissis), quando, nell’imboccare la bretella che gli avrebbe consentito di accedere ad una rotatoria, a causa della presenza di un dosso e della elevata velocità stimata dallo stesso consulente della difesa del A.A. in 124 Km/h a fronte di un limite presente il loco di 50 km/h, aveva perso il controllo del mezzo; l’autovettura, sollevatasi dal pavimento stradale, era andata a schiantarsi contro il guardrail sistemato sulla destra della carreggiata, oltre il quale era infisso un palo in metallo di rilevante diametro posto a servizio di una rete elettrica, e si era ribaltata numerose volte; in esito alla schianto i passeggeri avevano riportato gravi ferite a seguito delle quali B.B., C.C., D.D. erano deceduti. All’imputato, quali addebiti di colpa, sono stati contestati l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia e la violazione del D.Lgs. n. 30 aprile 1002 n. 285, artt. 140, 141 commi 1, 2, 3 e 142.
L’oggetto centrale del ricorso in cassazione contro le statuizioni del tribunale è qui sintetizzato:
mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 c.p. in relazione alla condotta omissiva imprudente dei passeggeri che non avevano indossato le cinture di sicurezza e in relazione alla presenza del palo.
La sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent., 07-03-2023, n. 9464 dà ragione al ricorrente, ritenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto accordare le attenuanti del caso.
“Nel reato di cui all’art. 589 bis cod. pen l’evento, per come è costruita la fattispecie, è la “morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale”, che dovrà essere punito in maniera attenuata nelle ipotesi in cui concausa della morte sia stata oltre alla condotta colposa dell’autore del reato anche un comportamento colposo della vittima o di terzi o qualunque concorrente causa esterna….Pacifico, prima della introduzione della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p. che, in caso di incidente stradale, il mancato uso da parte della vittima delle cinture di sicurezza integrasse una condotta colposa concorrente della quale si doveva tenere conto nella determinazione della pena e nella determinazione della somma da liquidare ai fini del risarcimento del danno (ex plurimis Sez. 4, n. 42492 del 03/10/2012, Campailla, Rv. 253737 secondo cui “in tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sè ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme nè del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza, il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e sull’ammontare risarcitorio”).La introduzione della circostanza attenuante in esame, stante la sua ampia formulazione letterale, vale a ricomprendere una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta colposa dell’autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l’evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne. Non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell’evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato all’obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte. Una rassegna dei casi in cui tale attenuante è stata ravvisata nella giurisprudenza di legittimità vale a confermare tale assunto. La Corte di Cassazione ha precisato che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p. è configurabile: – nel caso della violazione dell’art. 190 C.d.S. da parte del pedone che, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi, non proceda sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, (Sez. 4 n. 46668 del 08/11/2022, Sola, Rv. 283766);- nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Fattispecie relativa all’investimento di un pedone da parte del conducente di un’autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l’attenuante omettendo di valutare l’incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto) (Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559 nella quale si fa riferimento anche alla condotta colposa dei sanitari quale possibile concausa dell’evento da valutare ai sensi dell’art. 589 bis comma 7 c.p.); – nel caso della condotta colposa del ciclista che, viaggiando in prossimità del centro e non del margine destro della carreggiata, era stato investito da un’autovettura che procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173); – in ogni ipotesi in cui l’evento sia dipeso dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta (Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep.2019, Stauber, Rv. 276254); – nel caso di attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici (Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, La Rana, Rv. 274504). La Corte di Cassazione ha, invece, escluso fosse configurabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p. nel caso di un tamponamento violento da cui era derivata la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si era trovata alla guida di un’autovettura ferma al semaforo rosso, confermando che non poteva considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d’epoca e priva di “air bag”, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873).