Quesito: Intrattenimento musicale in un pubblico esercizio

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Domanda: Gentile Com. te vi chiediamo di volerci fornire un chiarimento in merito al quesito che segue: in un bar in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è possibile che possa essere trasmessa musica attraverso radio o juke box oppure che venga suonata musica dal vivo, anche con serate a tema settimanalmente? Tale musica dovrebbe essere solo di ascolto e sottofondo musicale per i clienti seduti in sala o all’esterno del locale. Il titolare ci ha garantito che tale attività è del tutto gratuita senza alcun supplemento sulle consumazioni

Ritiene che occorra qualche autorizzazione particolare per detta attività? Ringraziamo per l’attenzione e la risposta che vorrà fornire al nostro quesito.

Agenti della Polizia Municipale del comune di C. (NA)

Risposta

In ordine al quesito posto, si ritiene che il titolare del pubblico esercizio non deve richiedere alcuna licenza o autorizzazione, se nel locale viene trasmessa o suonata dal vivo musica di ascolto o di allietamento, senza richiedere il pagamento di alcun ticket di ingresso al locale ovvero un aumento del prezzo della consumazione somministrata, ed ancora senza preparare la sala con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo.

In definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all’attività di somministrazione e realizzare solo una maggiore attrattiva sul pubblico, senza avere i caratteri di imprenditorialità.

Ricordiamo, infatti, che nell’ambito della semplificazione amministrativa e riduzione di adempimenti burocratici stabiliti dal Tulps e dal suo Regolamento di Esecuzione, l’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di Esecuzione del Tulps.

Per i titolari del pubblici esercizi fu, quindi, rimosso l’obbligo di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree dei pubblci esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di intrattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi nei ristoranti, bar, pub, pizzerie, alberghi, stabilimenti balneari e altri locali pubblici.

Tali esercizi dovranno, tuttavia, dare seguito a due adempimenti indispensabili; il primo relativo alla presentazione al comune della documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, e l’altro concernente la richiesta del certificato di prevenzione incendi per i locali che accolgono più di 100 avventori.

Invero, per i locali di trattenimento e spettacolo che hanno una capienza superiore a 100 persone per le citate manifestazioni, il titolare deve munirsi del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Il Certificato prevenzione incendi è soggetto a Scia nell’ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con la presenza superiore alle 200 persone deve essere presentata al Comando VV. FF. apposita istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per i locali pubblici ove si svolge occasionalmente attività di trattenimento, ovvero a carattere temporaneo, non è richiesta la predetta certificazione.

La mancanza del CPI o il mancato rinnovo del certificato medesimo nei predetti locali,  con una presenza costante di oltre 100 avventori, è sanzionata penalmente dall’art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006, che per tale violazione punisce il titolare con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 258,00 a € 2.582,00.

Infine, in ordine alla predetta certificazione per la previsione di impatto acustico, il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutelare dall’inquinamento acustico i cittadini interessati.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

In mancanza di detta certificazione, il titolare del pubblico esercizio ove si svolgono intrattenimenti musicali sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 per la violazione dell’art 10, comma 2, della citata legge 447/95.

A tale violazione consegue l’adozione della ordinanza sindacale di abbattimento delle emissione sonore, ai sensi dell’art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile ed urgente); In caso di inottemperanza a detta disposizione consegue la denuncia ex art. 650 C. P., nonché la sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 20.000, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della predetta legge.

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