Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni dovranno effettuare le comunicazioni legali tramite INAD.

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Il servizio, istituito dall’art. 6-quater del CAD e realizzato dall’ AgID in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Infocamere, consente ai cittadini di poter eleggere il proprio domicilio digitale presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD. A far data dal 6 luglio p.v., dunque, per le citate comunicazioni, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare, se presente nell’elenco, il domicilio digitale indicato dal cittadino al momento della registrazione sul portare INAD, raggiungibile al link: https://domiciliodigitale.gov.it .

Le PA che devono inviare comunicazioni aventi valore legale al cittadino utilizzeranno l’indirizzo di posta elettronica certificato registrato sull’indice.

L’iscrizione è facoltativa e chi non ha indicato la propria PEC continuerà, invece, a ricevere le comunicazioni in forma cartacea. 

Cosi come previsto dall’articolo  3 bis comma 4 del D.lgs. 82/2005, A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Per la violazione della presente disposizione si applica l’articolo 18-bis.

Vista la non obbligatorietà dell’adesione, c’è da chiedersi in che misura il cittadino medio avrà interesse a farsi raggiungere dalla P.A., e   quest’ultima, visto che la norma  prescrive l‘esclusività  di utilizzo per le P.A. di comunicare con il domicilio digitale, che può essere  sinonimo di obbligo, Il mancato utilizzo  sarà anche   motivo d’invalidità della notifica cartacea, qualora la Pubblica Amministrazione non si avvalga di tale strumento digitale,??? non credo…, ma sicuramente si genereranno contenziosi per le spese di notifiche non dovute, che potrà vedere soccombenti le pubbliche amministrazioni poco attente, della serie … “l’interesse si mangia il capitale”….. chi vivrà vedrà.

confronta  Consiglio di_Stato sentenza 5534_2023

VEDI ANCHE https://www.passiamo.it/lindice-nazionale-dei-domicili-digitali-inad-al-via/

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