sperimentazione della micromobilità elettrica

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Con il DM del 04/06/2019 parte la sperimentazione della circolazione su strada di “veicoli” per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.  Nel D.M. previsto dal comma 102 dell articolo 1 della legge 145/2018 (legge di Bilancio vi sono diverse tipologie di “veicoli” tra cui segway, Hoverboart e monopattini, già in commercio da diversi anni ma con il divieto di utilizzo degli stessi sulle strade pubbliche, fatta un’eccezione per il segway  che aveva beneficiato di una sperimentazione anomala ad  “Hoc”.

Purtroppo il decreto presenta molti limiti,  classificando le tipologie per nomi ( o addirittura marche) e non per caratteristiche funzionali e lascia fuori dispositivi che presentano delle ottime caratteristiche di micromobilità elettrica già presenti sul mercato e sperimentati già in altri paesi e che quest’anno grandi gruppi di costruttori automobilistici come Wolkswagen, Lamborghini, Skoda, Toyota, hanno presentato a Ginevra  alcuni dei quali purtroppo sono esclusi dalla bozza di decreto.

Alcuni costruttori quindi hanno chiesto che venga modificato l’articolo 2 del citato D M come di seguito:

1) Con riferimento all’art.2 commi 1 e 2 si chiede l’utilizzo di una classificazione per caratteristiche funzionali e non per nomi o marche di prodotto, aprendo di fatto a tutte le categorie di dispositivi di micromobilità elettrica presenti sul mercato di fatto attualmente escluse, senza motivazione alcuna.

Si propongono in rosso i commi 1 e 2 dell’ art.2 così modificati e unificati:

“Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all’articolo 1 sono le seguenti:

– dispositivi a uno o a due assi;

– dispositivi a una o a due ruote;

– con trazione elettrica controllata direttamente dal guidatore con acceleratore manuale o indirettamente mediante giroscopi o altri sensori che controllano lo spostamento del peso del guidatore sulla piattaforma Auto-bilanciata;

– con il controllo dell’equilibrio diretto del guidatore o automatico attraverso centralina elettronica;

– con la direzione controllata direttamente dal guidatore attraverso un manubrio manuale/elettrico o senza manubrio mediante altri sistemi;

– frenatura indipendente per ciascun asse, ciascun dispositivo di frenatura azionato direttamente dal guidatore o indirettamente mediante giroscopi o altri sensori che controllano lo spostamento del peso del guidatore sulla piattaforma Auto-bilanciata;

– potenza massima del motore di 4000 W totali per i dispositivi auto-bilanciati e 500 W per i dispositivi con acceleratore manuale.”

2) Con riferimento all’allegato 2 la prima colonna della tabella “tipologia” dovrà di conseguenza contenere in ordine:

  1. “dispositivo 1 asse, 1 ruota senza manubrio”
  2. “dispositivo 1 asse, 2 ruote senza manubrio”
  3. “dispositivo 1 asse, 2 ruote con manubrio elettrico”
  4. “dispositivo 2 assi, 2 ruote con manubrio manuale”

3) Con riferimento all’allegato 3:

  1. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 1 – “dispositivo 1 asse, 2 ruote con manubrio elettrico”
  2. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 2 – “dispositivo 2 assi, 2 ruote con manubrio manuale”
  3. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 3 – “dispositivo 1 asse, 1 ruota senza manubrio”
  4. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 4 – “dispositivo 1 asse, 2 ruote senza manubrio”
  5. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 5 – “dispositivo 1 asse, 2 ruote con manubrio elettrico”
  6. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 6 – “dispositivo 2 assi, 2 ruote con manubrio manuale”
  7. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 7 – “dispositivo 1 asse, 1 ruota senza manubrio”
  8. Cambiamento del nome del dispositivo in figura 8 – “dispositivo 1 asse, 2 ruote senza

vedi filmato prototipo di 1  + w

Ing. Gianni Rota Amministratore RED CONTROL S.R.L.

schema DM micromobilita_ 229_2019

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