I furbetti del cartellino

0
46

Dopo aver letto le anticipazioni “apocalittiche” riportate dalle agenzia di stampa e anche dal Governo ecco, finalmente, la bozza dello schema del D.Lgs. recante modifiche all’art  55 quater D.Lgs. n. 165/01, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. s) 5 della L. n. 124/15 sul licenziamento disciplinare

Il D.Lgs. è composto di un unico articolo così strutturato:

All’art. 55 quater del D.Lgs. n. 165/01, viene inserito il comma 1-bis che amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa attestazione della presenza. Ai sensi del nuovo comma, costituisce “falsa attestazione della presenza in servizio” qualunque condotta posta in essere, anche attraverso l’ausilio di terzi, al fine di far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione circa il rispetto dell’orario di lavoro del dipendente stesso. Viene precisato, inoltre, che di tale violazione risponde anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta. Il fine è di consentire all’amministrazione di colpire il maggior numero di comportamenti fraudolenti posti in essere dai propri dipendenti per attestare falsamente la propria presenza in ufficio. L’attuale definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio”, infatti, risulta troppo generica e limitata.

Vengono poi inseriti i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

Con i commi 3-bis e 3-ter viene introdotto, in particolare, un procedimento disciplinare “accelerato” nei casi di “falsa attestazione della presenza in servizio” (come sopra definita). In questi casi il comma 3-bis prevede che, qualora la violazione sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il responsabile della struttura di appartenenza o l’ ufficio competente per i procedimenti disciplinari dovrà disporre, immediatamente e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui la violazione è accertata, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, la sospensione cautelare senza stipendio del dipendente.

Viene precisato, inoltre, che il superamento di tale termine non determina la decadenza dell’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare.

Il comma 3-ter prevede che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-bis, il responsabile della struttura di appartenenza, contestualmente all’irrogazione della sospensione cautelare, dovrà trasmettere gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari che darà avvio al relativo procedimento disciplinare da concludersi entro trenta giorni. La volontà è di procedere velocemente all’accertamento e alla relativa sanzione del comportamento fraudolento con termini più che dimezzati rispetto a quelli previsti dalla normativa attuale. La sospensione cautelare, inoltre, consentirà di “anticipare” gli effetti del licenziamento disciplinare nei casi più gravi di “falsa attestazione della presenza in servizio” attraverso l’allontanamento, senza stipendio, del dipendente dalla sede di lavoro. Ovviamente, l’aggravamento del procedimento disciplinare è giustificato solamente nei casi in cui la condotta fraudolenta venga accertata in flagranza o attraverso altri strumenti (strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) che consentano una immediata e presumibilmente certa contestazione al dipendente.

Il comma 3-quater prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-bis comportino la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. Il regime sanzionatorio, oltre ad avere funzione punitiva, avrà, considerata l’ingenza della sanzione minima, carattere deterrente.

Infine, il comma 3-quinquies prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-bis comportino responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nei casi in cui lo stesso ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza. Tali fattispecie costituiscono, ai sensi dello stesso comma 3-quinquies, ipotesi che rientrano nel reato di “Omissione d’atti d’ufficio”, di cui all’articolo 328 del Codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio).

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui