Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 34797 del 23 luglio 2018 hanno ritenuto che il reato di cui all’art. 187, ottavo comma si realizza se il conducente si rifiuta di svolgere qualunque accertamento. .

IL CASO

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale un automobilista era stato condannato per il reato di cui all’art. 187 comma ottavo in relazione all’art. 186 comma settimo codice della strada, perché si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti in seguito ad un pre test ove era risultato positivo. In particolare, la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito si era basata sulla testimonianza del tenente della polizia municipale che aveva riferito che l’imputato fu fermato a seguito del superamento del limite di velocità e che, in quel frangente, non solo fu constatata la falsità del contrassegno assicurativo dell’autovettura, ma a fronte dell’esibizione un permesso provvisorio di guida, si provvide ad accertare che era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di revisione della patente. L’imputato ricorre in cassazione sottolineando che il suddetto accompagnamento è previsto solo ed esclusivamente qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale ausiliario della polizia e qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi a tale prelievo.

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile precisando che quando gli accertamenti di tipo qualitativo non invasivi o la prova effettuata, anche attraverso apparecchi portatili diano esito positivo, ovvero si possa altrimenti ravvisare un ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è possibile sottoporre l’interessato ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali, o analitici, su campioni di mucosa o di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale ausiliario delle forze dell’ordine o qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi ad esso, gli agenti della polizia stradale possono accompagnarlo presso un presidio ospedaliero per effettuare il prelievo del sangue. Questo perché si vuole assicurare l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti sia per evitare danni all’incolumità altrui sia per evitare il pericolo che le relative operazioni si risolvano in azioni arbitrarie delle forze di polizia. Pertanto, l’accompagnamento presso una struttura sanitaria è giustificato solo allorquando l’interesse all’incolumità pubblica si dimostri in concreto prevalente. Per queste ragioni, il reato di cui all’art. 187, ottavo comma codice della strada si realizza se il conducente si rifiuta di svolgere qualunque accertamento. Dunque, effettivamente, per potersi configurare la condotta di reato appena descritta è necessario che le forze di polizia operino secondo la procedura prevista dalla norma, essendo legittima la richiesta di accertamento presso una struttura ospedaliera, solo quando si sia in presenza di una delle ipotesi di cui al secondo comma, ovverosia di positivi accertamenti non invasivi, o di positive verifiche strumentali o di ragionevoli motivi che inducano a ritenere che il soggetto si trovi sotto l’effetto di sostanze droganti.

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