Grave ubriachezza e particolare tenuità.
Con sentenza del Tribunale di Lecce in data 26/2/2016, una persona veniva riconosciuta responsabile del reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), e 2 sexies del D.Lgs. n. 285 del 1992 e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per giorni 188 presso il Comune di Miggiano, oltre al pagamento delle spese processuali verso lo Stato.Veniva, altresì, applicata al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, nonché ordinata la confisca dell’autovettura.
Contro la sentenza si lamenta il conducente condannato in primo grado per grave condizione di soggezione all’alcoli, ritenendo che al caso sia applicabile l’esimente della “particolare tenuità del fatto.
La Corte di appello di Lecce (Sez. Unica, Sent., 06-06-2017) rigetta il gravame ritenendo che “Non v’è dubbio che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (così Cass., SS.UU., 25/2/2016 nr. 13681 Rv 266589). Vi è, però, che, pur consentendolo in astratto il titolo del reato, nel caso di specie il fatto non può essere apprezzato in termini di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 131 bis c.p., risultando l’offesa al bene giuridico tutelato tutt’altro che lieve, ma anzi particolarmente grave in considerazione dell’elevatissimo tasso alcolemico riscontrato (2,00 mg/1), abbondantemente eccedente la soglia (1,5 mg/1) il cui superamento integra la più grave delle ipotesi contemplate dall’art. 186 C.d.S. e del corrispondente pericolo alla circolazione ed alla pubblica incolumità derivato dall’essersi il C. posto alla guida di un veicolo in condizioni psicofisiche profondamente alterate (tanto che aveva evidenti difficoltà di articolazione del linguaggio)”.