Il Decreto Legislativo del 26 settembre 2020 n. 116 ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti in recepimento delle Dir. 2018/851/UE ( modifica quadro rifiuti) – 2018/852/UE ( modifica imballaggi e rifiuti di imballaggi).
La nuova normativa, meglio nota come “Pacchetto Economia Circolare”, ha apportato importanti e numerose modifiche alla parte IV del TUA, una vera e propria rivoluzione dei rifiuti.
Tale novella legislativa, tra l’altro, ha riformulato l’art. 185 del Decreto Legislativo 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale – TUA) come richiesto dalla Direttive comunitarie, al fine di evitare pesanti sanzioni da parte della Corte di Giustizia Europea.
Dall’analisi del riscritto art. 185 comma 1 lett. f emerge un aspetto che ha grande importanza per i Comuni, ovvero, la gestione degli sfalci e potature di giardini pubblici non sono stati esclusi nel campo di applicazione della parte IV e pertanto sono rientrati di nuovo nel novero dei rifiuti urbani come previsto nella versione attuale dell’art. 183 comma 1 lett. b ter del TUA.
Permane l’esclusione dalla normativa sui rifiuti la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa con metodi che non danneggiano la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.
Si riporta di seguito la nuova formulazione del citato art. 185.
185. Esclusioni dall’ambito di applicazione
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002,eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
- Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.