MAGGIORAZIONE DEL 10% PER OGNI SEMESTRE A SEGUITO DI ISCRIZIONE A RUOLO. NUOVI ORIENTAMENTI

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Dopo avere cantato vittoria, anche a seguito di improvvidi pareri dell’Avvocatura dello Stato, pare che l’interpretazione della norma di riferimento ritorni ad essere quella più pertinente.

Si è già avuto modo di ragionare sul concetto di maggiorazione e titolo esecutivo. Il D.Lgs. n. 285/92 chiarisce, infatti, che il titolo esecutivo è il verbale non pagato nei termini e non opposto (per una somma pari al doppio del minimo che, come noto è anche la somma edittale), mentre per la L. n. 689/81 il titolo esecutivo è l’Ordinanza Ingiunzione emessa nel caso di mancato pagamento della somma edittale (pari al doppio del minimo o, se più favorevole, il terzo del massimo) o non opposizione all’atto di accertamento.

Partendo da tale assunto, si è interpretato la norma in modo rigoroso (forse troppo) senza considerare che la L. 689/81 è ben precedente al D.Lgs. n. 285/92. È chiaro che il legislatore, quando ha costruito l’impianto del Codice della Strada, ha ipotizzato un sistema che potremmo definire del “doppio binario”: da un lato il verbale non opposto e non pagato, e dall’altro, l’Ordinanza Ingiunzione derivante dal rigetto dell’opposizione presentata al Prefetto.

Detto questo, la Suprema Corte, con la sent. N. 3701/2007 ha interpretato diversamente la natura delle sanzioni, stabilendo che “Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 Cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. “.

Ma l’interpretazione, frettolosa, sicuramente, è quella più corretta?

Di diverso avviso Trib. Sassari, 31/03/2014, n. 467.

 In verità, già Cass., sez. VI, 28/03/2013, n. 7811, aveva già tentato di riportare sui giusti binari la questione, ribadendo che la maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 206 C.d.S. presuppone esclusivamente la vitalità del titolo in forza del quale è promossa esecuzione forzata, avendo funzione ‘di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale’.

 La decisione in commento, però, è ancor più netta nel criticare e ritenere non corretta Cass., n. 3701/2007.

Si legge, nella richiamata decisione “non vale, anzitutto, riportare, in senso contrario, il principio di diritto espresso da Cass., n. 3701/2007, né, ovviamente, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato che a tale pronunzia ha consigliato doversi l’Amministrazione conformarsi”.

In realtà la deroga richiamata dall’art. 203 D.Lgs. n. 285/92 è riferita solo alla formazione del titolo esecutivo,mentre la riscossione “delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e’ regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”.
leggiamo assieme l’art. 27 della L. n. 689/81:
“Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorita’ che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione (ex art. 18 L. n. 689/81) o il verbale non pagato e non opposto (ex art. 203 D.Lgs. 285/92) procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette … “.
La maggiorazione si riferisce, pertanto, al titolo esecutivo che, per la L. n. 689/81 è l’ORDINANZA INGIUNZIONE, mentre per il D.Lgs. n. 285/92 è il VERBALE NON PAGATO E NON OPPOSTO.

Conclusione della decisione in commento: “non si può aderire alla statuizione contenuta in Cass. 3701/2007, atteso che la stessa si fonda su un assunto non condivisibile e cioè quello secondo cui le disposizioni del C.d.S. “derogano” la L. 689/81 per quanto riguarda la riscossione (forzata) dei proventi (art. 27) , e non invece in punto di non necessità della formazione del titolo costituito dalla ordinanza ingiunzione.

In ultimo la corretta interpretazione della norma riferita al procedimento sanzionatorio amministrativo. Nel caso in cui non ci si avvalga né del pagamento in misura ridotta, né dell’impugnazione, l’ammontare dell’effettiva somma da riscuotere è stabilita dalla legge, come fa l’art. 203, comma 3 C.d.S. che, infatti, non ha più previsto la trasmissione al Prefetto del rapporto ex art. 17 legge 689/81, stabilendo che l’importo della sanzione debba essere pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Pertanto, assodato che è tale il titolo esecutivo, non si comprende il motivo per cui non debba applicarsi la più volte richiamata maggiorazione prevista dall’art. 27 legge n. 689/81.

Michele Orlando

 

P.A.sSIAMO

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