Il procedimento di revoca dell’incarico di incarico di Dirigente, anche se effettuato nell’ambito di una riorganizzazione della macrostruttura è comunque devoluto al Giudice del Lavoro, anche se è impugnato l’atto amministrativo presupposto.
E’ quanto ha stabilito Tar Lazio Roma, sez. I stralcio, 30/11/2020, n. 12758 sulla richiesta di annullamento di un provvedimento di riorganizzazione che conteneva anche l’avviso per la ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di Dirigente.
Il Collegio ha ricordato che in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni sono devolute in via esclusiva al giudice ordinario (ex multis: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 ottobre 2017, n. 24877; 8 giugno 2016, nn. 11711, 11712 e 11713; 31 maggio 2016, n. 11387; 7 giugno 2012, n. 9185, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3387; 7 gennaio 2018, n. 280).
Ha osservato, altresì, che contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, la questione dibattuta non è l’atto di macroorganizzazione dell’Amministrazione, bensì quella della proroga e sulla successiva revoca di un incarico dirigenziale disposta dalla p.a., che come tale è integralmente riconducibile alla previsione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui al giudice ordinario vengono devolute tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, le controversie aventi ad oggetto le indennità di fine rapporto, ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti.
Per tali motivi, in conformità al richiamato orientamento giurisprudenziale, è pertanto sottratta alla potestas iudicandi del Tar e riservata alla cognizione del g.o. in funzione di Giudice del lavoro.